CORTE GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI PALERMO: ANNULLATI 32MILA EURO DI SANZIONI E INTERESSI


I giudici di Piazza Florio ribadiscono il consolidato principio secondo cui “il diritto alla riscossione della sanzione irrogata si prescrive nel termine di cinque anni e ai sensi dell’art 2948 comma 4 del c. c. si prescrivono in cinque anni gli interessi e in generale tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi”

La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Palermo ha accolto il ricorso del contribuente, patrocinato dall’Avv. Alessandro Alfonzo, annullando la somma pari a € 32.506,21 richiesta a titolo di sanzioni e interessi e portata dalle cartelle di pagamento sottese all’intimazione impugnata, richiamando, ex pluribus, Cass. n. 2044 del 24 gennaio 2023.

Il principio è stato da ultimo ribadito dalla recente ordinanza della Corte di Cassazione n. 5220 del 27.02.2024, la quale ha chiaramente statuito che in mancanza di una sentenza passata in giudicato, il termine di prescrizione entro il quale deve essere fatta valere l’obbligazione tributaria relativa alle sanzioni e agli interessi è quello quinquennale.

L’ordinanza in esame ricorda come la giurisprudenza di legittimità abbia più volte ribadito che il diritto alla riscossione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste per la violazione di norme tributarie, derivante da sentenza passata in giudicato, si prescrive entro il termine di dieci anni, per diretta applicazione dell’art. 2953 cod. civ., che disciplina specificamente e in via generale la cosiddetta “actio iudicati”, mentre, se la definitività della sanzione non deriva da un provvedimento giurisdizionale irrevocabile – come nel caso di specie – vale il termine di prescrizione di cinque anni, previsto dal D.lgs. n. 472/1997, art. 20, atteso che il termine di prescrizione entro il quale deve essere fatta valere l’obbligazione tributaria principale e quella accessoria relativa alle sanzioni non può che essere di tipo unitario, ma, ovviamente, nell’ipotesi di esistenza del giudicato (cfr. Cass., Sez. U., n. 25790/2009; Cass. n. 7486/2022; conf. Cass. n. 5837 del 2011; Cass. n. 5577/2019, nonché Cass. n. 10549/2019).

In materia di interessi dovuti per il ritardo nell’esazione dei tributi è stato, altresì, precisato che il relativo credito, integrando un’obbligazione autonoma rispetto al debito principale e suscettibile di autonome vicende, rimane sottoposto al proprio termine di prescrizione quinquennale fissato dall’art. 2948, primo comma, n. 4, cod. civ. (Cass. n. 30901 del 2019; Cass. n. 14049 del 2006; v. anche Cass. n. 12740 del 2020; Cass. 7486/2022 cit.; Cass. n. 31430/22).

Anche di recente, poi, è stato ribadito che la prescrizione del credito derivante da sanzioni inerenti violazioni fiscali, quando non accertati in sede giurisdizionale, come nella specie, è soggetta al termine quinquennale (cfr. Cass. 2044/2023 e n. 13781/2023).

In particolare, Cass. n. 2095/2023 ha affermato che, in caso di notifica di cartella di pagamento avente a oggetto crediti per sanzioni e non fondata su una sentenza passata in giudicato, il termine di prescrizione entro il quale deve essere fatta valere l’obbligazione tributaria relativa alle sanzioni e agli interessi è quello quinquennale, decorrendo la prescrizione dall’iscrizione a ruolo del credito. Tale principio trova conforto nella sentenza delle Sezioni Unite (n. 23397/2016), secondo cui le sanzioni – come alcuni tributi non erariali – hanno prescrizione quinquennale e possono, al più, beneficiare dell’effetto dell’allungamento delle prescrizioni brevi in forza dell’“actio iudicati” a termini dell’art. 2953 cod. civ..

La sentenza in commento ha ulteriormente riconosciuto la nullità della notifica di una cartella di pagamento, statuendone l’annullamento, in quanto compiuta in violazione dell’art. 60 Dpr 600/73.

L’art. 60 D.P.R. 600/1973, nella parte che qui rileva, prevede che: “In deroga all’articolo 149-bis del codice di procedura civile e alle modalità di notificazione previste dalle norme relative alle singole leggi d’imposta non compatibili con quelle di cui al presente comma, la notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati alle imprese individuali o costituite in forma societaria e ai professionisti iscritti in albi o elenchi istituiti con legge dello Stato può essere effettuata direttamente dal competente ufficio con le modalità previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, a mezzo di posta elettronica certificata, all’indirizzo del destinatario risultante dall’indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC). All’ufficio sono consentite la consultazione telematica e l’estrazione, anche in forma massiva, di tali indirizzi. Se la casella di posta elettronica risulta satura, l’ufficio effettua un secondo tentativo di consegna decorsi almeno sette giorni dal primo invio. Se anche a seguito di tale tentativo la casella di posta elettronica risulta satura oppure se l’indirizzo di posta elettronica del destinatario non risulta valido o attivo, la notificazione deve essere eseguita mediante deposito telematico dell’atto nell’area riservata del sito internet della società InfoCamere Scpa e pubblicazione, entro il secondo giorno successivo a quello di deposito, del relativo avviso nello stesso sito, per la durata di quindici giorni; l’ufficio inoltre dà notizia al destinatario dell’avvenuta notificazione dell’atto a mezzo di lettera raccomandata, senza ulteriori adempimenti a proprio carico. Ai fini del rispetto dei termini di prescrizione e decadenza, la notificazione si intende comunque perfezionata per il notificante nel momento in cui il suo gestore della casella di posta elettronica certificata gli trasmette la ricevuta di accettazione con la relativa attestazione temporale che certifica l’avvenuta spedizione del messaggio, mentre per il destinatario si intende perfezionata alla data di avvenuta consegna contenuta nella ricevuta che il gestore della casella di posta elettronica certificata del destinatario trasmette all’ufficio o, nei casi di cui al periodo precedente, nel quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione dell’avviso nel sito internet della società InfoCamere Scpa (…)”.

La norma su riportata è chiara nel subordinare la possibilità di notificare l’atto mediante deposito sul sito di Unioncamere al mancato perfezionamento della notifica a mezzo pec a causa della saturazione della casella del destinatario. Nel caso di specie l’Agente della Riscossione non ha fornito prova che sia stata tentata una notifica telematica e che la casella di posta del ricorrente fosse satura. Inoltre, non è stata prova dell’invio della raccomanda informativa.

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