IL TRIBUNALE DI RAVENNA ANNULLA 37MILA EURO DI CREDITI CONTRIBUTIVI PRESCRITTI


Il giudice del lavoro ravennate, con la sentenza n. 168 del 23 maggio 2024, ribadisce il pacifico principio secondo cui la mancata impugnazione di un precedente atto notificato dalla Riscossione non preclude di far valere la prescrizione già maturata

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Un contribuente ravennate si vedeva notificare un’intimazione di pagamento, recante – tra le altre cose – un avviso di addebito dell’importo di 37mila euro, notificatogli nell’anno 2009.

Si rivolgeva quindi allo Studio Legale Alfonzo, esperto in diritto tributario ed operante su tutto il territorio nazionale, al fine di verificare se fosse possibile far annullare tale pretesa, per intervenuta prescrizione.

A seguito di un accesso agli atti compiuto presso gli Uffici della Riscossione di Ravenna, si prendeva cognizione che il primo atto interruttivo validamente notificato al contribuente era risalente all’anno 2016, quindi abbondantemente dopo i 5 anni previsti dall’art. 3, c. 9, della legge n. 335/1995.

Si decideva quindi di proporre ricorso al Tribunale di Ravenna, per sentire dichiarare l’annullamento per intervenuta prescrizione della cartella di che trattasi.

Agenzia delle Entrate Riscossione, convenuta in giudizio assieme ad Inps, si difendeva sostenendo che la mancata impugnazione dell’intimazione di pagamento notificata nel 2016 avesse provocato una decadenza dal potere di far valere la prescrizione, pure già maturata, impugnando un successivo atto.

Annullamento dei Crediti contributivi prescritti

Il Tribunale di Ravenna, con la sentenza n. 168 del 23 maggio 2024, ha correttamente affermato il principio che “nemmeno vale a fare resuscitare un credito prescritto il fatto che il ricorrente non abbia eccepito la prescrizione prima della presente causa, non avendo notoriamente l’azione de qua un termine decadenziale ed essendo, peraltro, la prescrizione dei crediti previdenziali inderogabile“.

Come anche spiegato dalla Corte di Cassazione con pronunce risalenti ormai ad un ventennio orsono (Cass., sentenze 24.03.2005, n. 6340; 10.12.2004, n. 23116; 11.01.2001, n. 301; 16.08.2001, n. 11140; 12.02.2002, n. 330) con un orientamento ormai granitico e ribadito da ultimo da Cass. Civ., sez. lav. ord. 19.05.2023, n. 13820 – “nella materia previdenziale, a differenza che in quella civile, il regime della prescrizione già maturata è sottratto dalla legge alla disponibilità delle parti, per cui deve escludersi la esistenza di un diritto soggettivo dei datori di lavoro e degli assicurati a versare i contributi previdenziali prescritti”.

Recentemente è intervenuta altra pronuncia della Suprema Corte, l’ordinanza n. 7409 del 17 marzo 2020, che ha ribadito l’annullamento della pretesa impositiva per intervenuta prescrizione quinquennale (trattavasi di crediti Inps, Inail), richiamando il principio di diritto enunciato dalle Sezioni Unite secondo cui “La scadenza del termine per proporre opposizione alla cartella di pagamento pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l’effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche la c.d. “conversione” del termine di prescrizione breve in quello ordinario (decennale), ai sensi dell’art. 2953 c.c.. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell’attitudine ad acquistare efficacia di giudicato”.

Ancora, Cassazione sentenza n. 23227 del 23.10.2020L’amministrazione è sempre tenuta a fare valere i suoi crediti nel rispetto dei termini di prescrizione”. Pertanto, nell’ipotesi in cui tali termini non siano rispettati e la prescrizione maturi dopo la notifica della cartella di pagamento, ben può il contribuente contestare l’estinzione della pretesa fiscale opponendo l’intimazione di pagamento.

Infine, è da segnalare l’ ordinanza della Corte di Cassazione 03.03.2021, n. 5739, che ha sancito che “Va riconosciuto il concreto interesse del contribuente ad esperire, attraverso l’impugnazione dell’avviso di intimazione, azione di accertamento negativo della pretesa dell’Amministrazione finanziaria facendo valere la prescrizione del credito maturata dopo la notifica della cartella”.


Avv. Alessandro Alfonzo

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