Pensioni estere e doppia imposizione: la CGT di Pescara conferma il diritto al rimborso IRPEF


Pensioni estere. Con la sentenza n. 264/2026, depositata il 15 aprile 2026, la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Pescara ha affrontato un tema di grande interesse pratico: la tassazione delle pensioni percepite da soggetti residenti all’estero e il diritto al rimborso delle ritenute operate in Italia.

La decisione si inserisce in un filone giurisprudenziale ormai sempre più consolidato e offre chiarimenti importanti sia sul piano sostanziale sia su quello probatorio.


Il caso: pensionato residente in Portogallo e rimborso negato

La vicenda trae origine dal silenzio-rifiuto opposto dall’Agenzia delle Entrate all’istanza di rimborso presentata da un contribuente italiano, fiscalmente residente in Portogallo, relativa alle ritenute IRPEF e addizionali applicate sulla pensione percepita nell’anno 2022, per un importo complessivo di euro 10.408,01.

Il contribuente aveva fondato la propria richiesta sull’art. 18 della Convenzione tra Italia e Portogallo contro le doppie imposizioni, secondo cui le pensioni private sono imponibili esclusivamente nello Stato di residenza.

Nonostante ciò, l’Amministrazione finanziaria aveva contestato:

  • l’assenza di un idoneo certificato convenzionale;
  • la presunta permanenza della residenza fiscale in Italia, in ragione dei legami familiari.

La decisione: prevale la Convenzione internazionale

La Corte ha accolto integralmente il ricorso, proposto dall’Avv. Alessandro Alfonzo, affermando con chiarezza che la controversia deve essere risolta alla luce della Convenzione bilaterale, la quale prevale sulla normativa interna in virtù del suo carattere speciale.

Richiamando espressamente l’art. 18 della Convenzione, il Collegio ha ribadito che le pensioni corrisposte a un residente di uno Stato contraente sono imponibili soltanto in tale Stato

Da ciò discende l’illegittimità delle ritenute operate in Italia e il conseguente diritto al rimborso.


Il nodo centrale: l’onere della prova

Uno dei profili più rilevanti della sentenza riguarda il tema dell’onere probatorio nei giudizi di rimborso.

La Corte richiama l’art. 7, comma 5-bis, del D.Lgs. n. 546/1992, evidenziando che, in tali controversie, il contribuente è tenuto a dimostrare i presupposti del diritto vantato.

Tuttavia, una volta fornita documentazione idonea – nel caso di specie, il certificato di residenza fiscale rilasciato dall’autorità portoghese – l’Amministrazione non può limitarsi a contestazioni generiche, ma deve offrire prova contraria concreta, cosa che nel caso in esame non è avvenuta.


Il principio chiave: “full liability to tax”

Particolarmente significativa è l’adesione del Collegio al consolidato orientamento della Corte di Cassazione in materia di doppia imposizione internazionale.

La sentenza richiama infatti il principio secondo cui, ai fini dell’applicazione delle Convenzioni, la nozione di residenza fiscale implica il potenziale assoggettamento a tassazione nello Stato estero, e non l’effettivo pagamento delle imposte.

In tal senso vengono richiamate, tra le altre:

  • Cass. n. 10706/2019
  • Cass. n. 6583/2011
  • Cass. n. 3343/2023
  • Cass. n. 18920/2023

Il Collegio ribadisce quindi che il trattamento pensionistico non è imponibile in Italia indipendentemente dall’effettivo prelievo fiscale subito nello Stato estero


Il certificato estero: niente formalismi inutili

Altro passaggio di rilievo riguarda il valore probatorio del certificato di residenza fiscale estera.

La Corte, in linea con la giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 30779/2023), afferma che:

  • non sono richieste formule particolari;
  • non è necessario un esplicito richiamo alla Convenzione;
  • è sufficiente che il documento attesti l’assoggettamento a tassazione nello Stato estero.

Si tratta di un chiarimento importante, che limita prassi amministrative eccessivamente formalistiche.


Residenza fiscale: serve una valutazione concreta

Sul tema della residenza fiscale, la sentenza richiama sia la giurisprudenza nazionale sia quella unionale.

In particolare, vengono richiamati:

  • Cass. n. 29635/2022
  • Cass. n. 21694/2020
  • Cass. n. 24246/2011
  • la giurisprudenza della Corte di Giustizia UE (tra cui causa C-262/99, Louloudakis)

Il principio affermato è chiaro:
la residenza deve essere individuata sulla base del centro effettivo degli interessi personali ed economici, valutato in concreto e non sulla base di presunzioni.

Nel caso di specie, la Corte ha ritenuto che il contribuente avesse effettivamente trasferito in Portogallo il proprio centro di vita.


Conclusioni

La sentenza n. 264/2026 della CGT di Pescara rappresenta un ulteriore tassello in un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato.

In particolare, essa conferma che:

  • le pensioni private sono tassate esclusivamente nello Stato di residenza;
  • è sufficiente dimostrare la residenza fiscale estera;
  • non è necessario provare l’effettivo pagamento delle imposte;
  • l’Amministrazione finanziaria non può fondare le proprie contestazioni su mere presunzioni.

Si tratta di un principio di grande rilevanza pratica, destinato ad avere un impatto significativo su numerosi contenziosi analoghi.

Scarica la sentenza n. 264/2026 della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Pescara


Avv. Alessandro Alfonzo – Consulenza legale in diritto bancario e tributario

L’Avvocato Alessandro Alfonzo, con comprovata esperienza nel diritto bancario e finanziario, offre consulenza e assistenza qualificata a imprese e privati. Per approfondimenti o per richiedere una consulenza mirata alle tue esigenze legali, non esitare a contattarci. Segui il blog per restare aggiornato sulle ultime novità normative e giurisprudenziali.

Pagina Linkedin


Torna in alto