
Il Tribunale di Termini Imerese ha riconosciuto la fondatezza delle nostre contestazioni sulla catena delle cessioni e sull’inidoneità della prova documentale prodotta dalla cessionaria del credito.
Con la sentenza n. 764 del 17 aprile 2026 il Tribunale di Termini Imerese ha accolto integralmente un’opposizione all’esecuzione proposta nell’ambito di una procedura esecutiva immobiliare, facendo propri i principali argomenti difensivi sviluppati dall’Avv. Alessandro Alfonzo in materia di cessione in blocco dei crediti.
La decisione riveste particolare rilievo perché affronta uno dei temi più controversi nella prassi del contenzioso bancario: la prova della titolarità del credito da parte del soggetto che agisce quale cessionario ai sensi dell’art. 58 T.U.B.
Sin dall’atto introduttivo, la difesa ha impostato la controversia su un punto dirimente: la titolarità del credito non può essere presunta né desunta da elementi generici, ma deve essere rigorosamente provata dal soggetto che agisce in via esecutiva, trattandosi di fatto costitutivo della pretesa ai sensi dell’art. 2697 c.c. Tale impostazione è stata integralmente recepita dal Tribunale, che ha ricondotto la questione nell’ambito del merito della domanda e non in quello della mera legittimazione processuale.
Uno degli aspetti centrali della strategia difensiva ha riguardato la contestazione dell’idoneità probatoria degli avvisi di cessione pubblicati in Gazzetta Ufficiale. Il Tribunale ha condiviso tale impostazione, richiamando i più recenti arresti della Corte di Cassazione e affermando che la pubblicazione ex art. 58 T.U.B. ha funzione meramente informativa e notificatoria, ma non costituisce prova della titolarità del credito, potendo al più assumere valore indiziario.
Decisivo è stato inoltre il tema della catena delle cessioni. La difesa aveva evidenziato come, in presenza di operazioni traslative successive, il cessionario finale sia onerato di dimostrare l’intero percorso del credito, senza lacune. Il Tribunale ha fatto proprio questo principio, affermando che i diversi passaggi devono essere considerati tra loro logicamente e giuridicamente inscindibili e che la mancata prova anche di uno solo di essi è sufficiente a escludere la titolarità del credito.
In questo contesto si colloca il passaggio più significativo della sentenza, nel quale il giudice chiarisce il livello di rigore richiesto nella verifica probatoria. Il Tribunale afferma infatti che è necessario accertare se la documentazione prodotta sia idonea a dimostrare, con precisione e univocità, l’inclusione dello specifico credito nelle operazioni di cessione, escludendo qualsiasi margine di incertezza. Tale affermazione è stata ulteriormente rafforzata dal rilievo secondo cui ciò si impone “a maggior ragione alla luce delle puntuali contestazioni svolte dall’opponente, il quale ha evidenziato che la parte opposta non ha dimostrato la sussistenza di tutti i requisiti cumulativi richiesti dagli avvisi di cessione ai fini dell’inclusione del singolo credito nell’operazione traslativa, con particolare riguardo al requisito della previa classificazione del debitore a sofferenza comunicata alla Centrale dei Rischi entro il termine espressamente previsto nell’avviso pubblicato il 14 gennaio 2017”.
Si tratta di un passaggio di estrema rilevanza, perché recepisce integralmente una delle principali linee difensive sviluppate nel giudizio, ossia la necessità di verificare in concreto la ricorrenza di tutti i criteri selettivi previsti dagli avvisi di cessione, e non limitarsi a una loro generica evocazione.
Parimenti, il Tribunale ha condiviso le censure relative all’inidoneità della documentazione prodotta dalla controparte. In linea con quanto sostenuto dalla difesa, sono state ritenute insufficienti le dichiarazioni unilaterali provenienti da istituti di credito, così come le schede interne, gli estratti e le comunicazioni relative alla classificazione del credito, qualificati come elementi privi di valore negoziale e, quindi, non idonei a dimostrare l’effettivo trasferimento del rapporto.
Un ulteriore punto qualificante della decisione riguarda il mancato riscontro tra i codici identificativi della posizione debitoria e quelli indicati negli avvisi di cessione. Anche su questo profilo il Tribunale ha recepito le contestazioni difensive, rilevando l’assenza di un collegamento oggettivo e verificabile tra il credito azionato e la massa dei crediti ceduti.
Pur riconoscendo l’idoneità della documentazione relativa all’ultimo passaggio della catena traslativa, il Tribunale ha affermato un principio di grande rilievo pratico: la prova della cessione finale non può colmare il difetto di prova relativo al primo trasferimento. In assenza della dimostrazione dell’effettivo acquisto del credito da parte del soggetto intermedio, non può ritenersi provata la titolarità in capo al cessionario finale.
La conseguenza è stata l’accoglimento integrale dell’opposizione e la declaratoria di illegittimità dell’azione esecutiva. Il Tribunale ha infatti ribadito che la titolarità del credito costituisce presupposto indefettibile dell’azione esecutiva e che la sua mancanza assume carattere pregiudiziale e assorbente rispetto a ogni altra questione.
La pronuncia conferma, con particolare chiarezza, che non è più possibile fondare l’azione esecutiva su presunzioni o su documentazione generica. Il cessionario deve fornire una prova rigorosa, completa e documentalmente verificabile dell’intera vicenda traslativa.
Per lo Studio Legale Alfonzo, si tratta di una decisione di grande importanza, che valorizza un’impostazione difensiva sempre più centrale nel contenzioso bancario e che trova oggi pieno riconoscimento anche nella giurisprudenza di merito.
Scarica la sentenza del Tribunale di Termini Imerese n. 764/2026
Avv. Alessandro Alfonzo – Consulenza legale in diritto bancario e tributario
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