
CGT Torino, Sez. II, sent. n. 382/2026 depositata il 4 maggio 2026 – Accolto il ricorso sul bonus ristrutturazione: decisiva la ricostruzione storica e catastale dell’immobile ai fini dell’interpretazione del concetto di “intero fabbricato” ex art. 16-bis TUIR
Con la sentenza n. 357/2026, depositata il 29 aprile 2026, la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Torino ha accolto il ricorso proposto avverso il disconoscimento delle detrazioni fiscali previste dall’art. 16-bis, comma 3, TUIR, relative all’acquisto di unità immobiliari derivanti da interventi di ristrutturazione edilizia.
La controversia nasceva dal rigetto parziale di un rimborso IRPEF richiesto in sede di dichiarazione dei redditi. Secondo l’Agenzia delle Entrate, i lavori eseguiti dall’impresa venditrice non avrebbero riguardato “l’intero fabbricato”, requisito richiesto dalla normativa agevolativa, ma soltanto una porzione di un più ampio edificio condominiale. Per questa ragione, l’Ufficio aveva disconosciuto sia la detrazione per ristrutturazione sia il collegato bonus mobili.
La difesa dei contribuenti, affidata all’Avv. Alessandro Alfonzo, si è concentrata su due profili fondamentali.
Il primo riguardava la corretta qualificazione urbanistica dell’intervento edilizio. L’Agenzia aveva infatti attribuito rilievo ad una SCIA in variante, qualificando l’intervento come mera manutenzione straordinaria. Nel corso del giudizio è stato invece evidenziato come il titolo edilizio principale fosse costituito da un Permesso di Costruire rilasciato per un intervento di “ristrutturazione edilizia pesante” ai sensi dell’art. 10, comma 1, lett. c), del D.P.R. 380/2001, avente ad oggetto la trasformazione di locali commerciali e produttivi in nuove unità abitative.
Il secondo profilo — centrale nella controversia — riguardava il significato della locuzione “intero fabbricato” contenuta nell’art. 16-bis TUIR.
L’impostazione sostenuta dall’Ufficio era fondata su una lettura rigidamente formale della norma: poiché i lavori non avevano interessato il sovrastante condominio di sei piani, l’agevolazione non sarebbe stata riconoscibile.
Determinante si è rivelata la memoria illustrativa depositata nel corso del giudizio, frutto di un articolato lavoro di ricerca documentale e tecnica: regolamenti condominiali storici, visure storiche catastali, titoli edilizi e documentazione urbanistica hanno consentito di ricostruire l’autonomia del fabbricato oggetto dell’intervento
Attraverso regolamenti condominiali storici, un lavoro di ricerca delle visure storiche catastali e documentazione urbanistica è stato possibile dimostrare che il complesso interessato dall’intervento:
- aveva accessi autonomi;
- disponeva di impianti indipendenti;
- possedeva una distinta origine catastale;
- non apparteneva originariamente al fabbricato condominiale principale.
La Corte ha condiviso tale impostazione, affermando che non poteva essere ricondotto “ad un unico condominio lo stabile ricavato dall’ex capannone e il distinto fabbricato condominiale preesistente”, riconoscendo quindi l’erroneità del presupposto fattuale posto alla base del diniego dell’Agenzia delle Entrate.
La pronuncia assume particolare interesse perché valorizza un’interpretazione sostanziale della disciplina agevolativa, fondata sulla reale autonomia urbanistica e funzionale del complesso immobiliare oggetto di ristrutturazione, evitando una lettura eccessivamente formalistica del requisito dell’“intero fabbricato”.
Il caso dimostra inoltre come, nel processo tributario, la ricostruzione documentale e storica dei fatti possa assumere un ruolo decisivo, soprattutto nelle controversie che coinvolgono il rapporto tra normativa fiscale, disciplina urbanistica e risultanze catastali.
Scarica la sentenza CGT Torino n. 382/2026
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