
Con sentenza n. 3220/2026 del 13 maggio 2026 è stata dichiarata la nullità della clausola derogatoria dell’art. 1957 c.c. e revocato il decreto ingiuntivo
Importante pronuncia del Tribunale di Palermo in materia di tutela del fideiussore-consumatore e nullità delle clausole vessatorie inserite nei contratti bancari. Con la sentenza n. 3220/2026 del 13 maggio 2026, il Giudice ha revocato un decreto ingiuntivo di oltre 45 mila euro emesso nei confronti di una garante, dichiarandone la liberazione per intervenuta decadenza della banca ex art. 1957 c.c.
La causa è stata patrocinata congiuntamente dagli Avv.ti Alessandro Alfonzo e Rosalinda Salemi.
Il caso: fideiussione bancaria e opposizione tardiva
La vicenda trae origine da un decreto ingiuntivo ottenuto nel 2012 da un Istituto di credito nei confronti del debitore principale e della coniuge garante, chiamata a rispondere quale fideiussore in forza di fideiussioni sottoscritte nel 1986 e nel 2004, per una somma complessiva pari ad euro 45.838,57 oltre interessi e spese.
L’opponente ha proposto opposizione tardiva deducendo la nullità della clausola contrattuale con cui il fideiussore dispensava la banca dall’onere di agire entro il termine previsto dall’art. 1957 c.c., sostenendo la natura vessatoria della previsione ai sensi dell’art. 33 del Codice del Consumo.
Il punto centrale: la garante qualificata come consumatrice
Uno degli aspetti più rilevanti della pronuncia riguarda il riconoscimento della qualità di consumatore in capo alla fideiubente.
La difesa ha infatti dimostrato, attraverso la produzione della visura camerale storica della ditta individuale del marito, che la garante non aveva mai ricoperto alcun ruolo nell’attività imprenditoriale del coniuge, risultando legata al debitore principale esclusivamente dal rapporto matrimoniale.
Il Tribunale ha quindi affermato che non erano emersi elementi idonei a dimostrare che la garanzia fosse espressione di attività imprenditoriale o professionale della garante oppure funzionale allo svolgimento della stessa, richiamando espressamente la fondamentale pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 5868/2023.
Si tratta di un passaggio estremamente importante, perché conferma un principio ormai consolidato: il semplice rapporto di coniugio con l’imprenditore non basta ad escludere la tutela consumeristica del fideiussore.
La clausola derogatoria dell’art. 1957 c.c. è vessatoria
Accertata la qualità di consumatrice dell’opponente, il Tribunale ha dichiarato vessatoria la clausola contenuta nella fideiussione del 1986 con cui il fideiussore dispensava la banca dal rispetto dei termini previsti dall’art. 1957 c.c.
Secondo il Giudice, la previsione determinava un significativo squilibrio contrattuale a danno del consumatore, poiché consentiva all’istituto di credito di prolungare indefinitamente il tempo entro cui agire contro il garante.
La sentenza richiama sul punto:
- Cass. SS.UU. n. 5868/2023;
- Cass. n. 27558/2023;
- Cass. n. 24262/2008.
Il Tribunale ha inoltre ribadito che la mera doppia sottoscrizione ex art. 1341 c.c. non è sufficiente a superare la presunzione di vessatorietà prevista dalla disciplina consumeristica, in assenza della prova di una trattativa individuale seria ed effettiva.
La conseguenza: liberazione del fideiussore
Una volta dichiarata la nullità della clausola derogatoria, il Tribunale ha applicato nuovamente la disciplina ordinaria dell’art. 1957 c.c.
È stato quindi accertato che la banca aveva comunicato la decadenza dal beneficio del termine nel 2009, ma aveva agito giudizialmente soltanto nel 2012 mediante ricorso monitorio, ben oltre il termine semestrale previsto dalla legge.
Da qui la declaratoria di decadenza del creditore e la conseguente liberazione della fideiubente, con revoca integrale del decreto ingiuntivo.
Una pronuncia significativa per la tutela dei garanti
La decisione del Tribunale di Palermo si inserisce nel solco dell’orientamento giurisprudenziale più recente volto a rafforzare la tutela del fideiussore-consumatore nei rapporti bancari.
Particolarmente significativa appare l’affermazione secondo cui il rapporto di coniugio con il debitore principale non implica automaticamente un coinvolgimento nell’attività imprenditoriale garantita. È invece necessario verificare concretamente se il garante abbia assunto un ruolo professionale o gestionale nell’impresa.
La sentenza conferma inoltre come le clausole di deroga all’art. 1957 c.c., frequentemente presenti nei modelli bancari standardizzati, possano essere dichiarate nulle quando determinano uno squilibrio significativo a danno del consumatore, con conseguenze potenzialmente decisive sulla validità della pretesa creditoria e sulla liberazione del fideiussore.
Scarica la sentenza del Tribunale di Palermo n. 3220/2026 del 13.05.2026
Avv. Alessandro Alfonzo – Consulenza legale in diritto bancario e tributario
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