MANCATA PROVA DELLA CESSIONE DEL CREDITO


IL TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE SOSPENDE PROCEDURA ESECUTIVA IMMOBILIARE

Assume una particolare rilevanza l’ordinanza emessa dal Tribunale di Termini Imerese in composizione collegiale in data 29 maggio 2023, su un reclamo ex artt. 624 e 669 terdecies c.p.c., con il quale era stata chiesta la riforma dell’ordinanza del Giudice dell’Esecuzione che aveva rigettato l’istanza cautelare di sospensione della procedura esecutiva immobiliare, azionata per il mancato pagamento della somma di € 117.902,11 a valere su un mutuo fondiario.

A sostegno del reclamo, la società rappresentata e difesa dall’Avv. Alessandro Alfonzo evidenziava l’erroneità della decisione del Giudice dell’esecuzione, per avere ritenuto infondata l’eccezione di carenza della legittimazione attiva in capo alla società cessionaria del credito, esponendo, tra l’altro, che la documentazione da quest’ultima prodotta non sarebbe idonea a dimostrare né la cessione del credito dall’Istituto di credito mutuante originario ad una prima società di recupero crediti, né quella da quest’ultima alla reclamata.

Il Tribunale di Termini Imerese ritiene innanzitutto che ai fini della prova della rituale cessione del credito azionato in sede esecutiva, non può considerarsi sufficiente l’esibizione degli avvisi pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale, la cui funzione è soltanto quella di assolvere alla notifica dell’intervenuta cessione al debitore ceduto ex art. 1264 c.c., ma non è di per sé prova della cessione medesima, che deve essere sempre provata documentalmente mediante l’allegazione del relativo contratto, richiamando in tal senso le pronunce della Corte di Cassazione nn. 22268/2018; 22151/2019; 5617/2020).

Il Collegio ritiene assolutamente generica la ricognizione dei crediti oggetto di entrambe le cessioni in blocco succedutesi, contenute nei predetti avvisi, rilevando le seguenti anomalie:

  • la classificazione a sofferenza emerge solo dalla documentazione di formazione unilaterale delle cedenti che, peraltro, non reca alcuno specifico elemento identificativo della singola posizione della reclamante rinvenibile nei predetti avvisi;
  • i codici identificativi inerenti alla posizione della reclamante non sono rinvenibili tra i codici identificativi dei clienti i cui crediti sono stati oggetto di cessione elencati negli avvisi pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale;
  • stante che appare indispensabile la produzione di copia del contratto di cessione, è emerso che nemmeno i due contratti di cessione di crediti pecuniari in blocco corredati dai rispettivi elenchi dei crediti ceduti sono stati prodotti dalla reclamata;
  • la rilevata indeterminatezza permane anche in esito alla produzione della dichiarazione contenuta nella nota proveniente dall’Istituto di credito cedente, la quale non può ritenersi sufficiente a dimostrare l’effettiva inclusione del credito, atteso che le dichiarazioni rese da terzi in sede extraprocessuale non sono idonee a costituire, da sole, il fondamento della decisione del Giudice (C. Cost. n. 18/2000).
  • peraltro, la predetta nota presenta una sottoscrizione illeggibile e non reca la specificazione del ruolo rivestito dal sottoscrittore, il quale ben potrebbe essere sprovvisto dei poteri per rendere dichiarazioni tali da impegnare la banca nei confronti dei terzi;
  • infine, sono da considerarsi del tutto irrilevanti le note di diffida inviate alla società esecutata da entrambe le società cessionarie del credito, in quanto trattasi di documentazioni unilateralmente predisposte e mancanti, peraltro, di prova circa l’effettiva ricezione da parte dell’asserito debitore.

Un provvedimento completo quindi, che affronta analiticamente ogni punto sollevato dalla società reclamante e che è destinato a fare giurisprudenza nel Foro di Termini Imerese.


Torna in alto