BUONI FRUTTIFERI POSTALI PRESCRITTI


IL TRIBUNALE DI TORINO CONDANNA POSTE ITALIANE A RISARCIRE IL DANNO PER MANCATA CONSEGNA DEL FOGLIO INFORMATIVO

Il Tribunale di Torino, nel solco del provvedimento dell’Agcom del 18 ottobre 2022, sanziona Poste Italiane per violazione degli obblighi di trasparenza, condannandole a risarcire il relativo danno, nonostante l’avvenuta prescrizione dei buoni fruttiferi postali.

In data 16.03.2007, la risparmiatrice sottoscriveva 3 buoni fruttiferi postali della serie “18S” per un valore complessivo di € 15.000,00.

Recatasi nel marzo 2021 presso Poste Italiane s.p.a., al fine di ottenere il rimborso dei titoli sottoscritti, l’intermediario rilevava l’impossibilità di procedere al relativo rimborso, tanto della sorte capitale quanto della quota interessi maturati, eccependo l’intervenuta prescrizione, essendo decorsi più di dieci anni dalla scadenza dei titoli, previsti a 18 mesi dalla data di emissione.

La risparmiatrice, dopo aver adito l’arbitro bancario finanziario che si dichiarava incompetente ratione temporis, decideva quindi di rivolgersi al Tribunale di Torino, depositando un ricorso ex art. 702 bis c.p.c. (rito ante Cartabia), eccependo il mancato assolvimento degli obblighi informativi da parte di Poste Italiane nonché la mancata consegna del foglio informativo e chiedendo la condanna al risarcimento del relativo danno, pari al valore nominale dei titoli sottoscritti.

Parte ricorrente evidenziava che i buoni fruttiferi postali sono normati, giusto il rinvio operato dal D. Lgs. n. 284 del 30/7/1999, nel decreto MEF del 19/12/2000 ove, ai sensi dell’art. 2, si statuisce che “l’emissione dei buoni fruttiferi postali viene effettuata per ‘serie’ con decreti […] ove sono indicati il prezzo, il taglio, il tasso di interesse, [e per quel che rileva in questa sede] la durata, l’eventuale importo massimo sottoscrivibile da un unico soggetto nella giornata lavorativa, nonché ogni altro elemento ritenuto necessario”. A ciò si aggiunga che, ai sensi dei co. 1 e 3 dell’art. 3 del medesimo decreto, l’intermediario finanziario, sia nell’ipotesi in cui proceda al collocamento dei buoni rappresentati da documento cartaceo (co. 1), sia allorché proceda al collocamento dei titoli non rappresentati da documento cartaceo (co. 3), deve comunque consegnare al sottoscrittore anche il c.d. foglio informativo documento dal quale risultano le caratteristiche dell’investimento. Tale disciplina, nonostante la riforma frattanto intervenuta, risulta comunque confermata sia dall’art. 5 del D.L. n. 269 del 30/9/2003, convertito con L. n. 326 del 24/11/2003, sia dall’art. 6 del decreto del MEF del 6/10/2004 ove si impone all’intermediario di consegnare il regolamento del prestito.

Da quanto esposto ne discende, dunque, che la consegna del foglio informativo è essenziale in quanto è attraverso tale documentazione che il sottoscrittore è edotto di tutte le caratteristiche del prodotto.

Il Tribunale di Torino rilevava come tale documento fosse indispensabile per informare il cliente della data di prescrizione dei buoni, in quanto il Buono Postale non contiene l’indicazione né della data di scadenza né della data di prescrizione.

L’omessa informazione integra, di conseguenza, violazione, oltre che della norma specifica di cui al decreto ministeriale richiamato, anche delle norme di cui agli artt.1175 c.c. e 1176 c.c.

Va quindi osservato che una volta che la cliente abbia provato di aver concluso un contratto è la convenuta, intermediario, a dover provare di aver assolto le sue obbligazioni, tra cui specificamente gli obblighi informativi, secondo la normale ripartizione dell’onere della prova in tema di responsabilità contrattuale.

Il Tribunale di Torino evidenziava come tale onere non fosse stato assolto, in quanto la convenuta si limitava ad allegare la consegna, senza produrre alcuna prova di essa.

Peraltro, la doglianza eccepita dalla resistente, circa l’inapplicabilità al caso di specie della normativa del D. Lgs. n. 58 del 24/12/1998 c.d. TUF veniva rigettata in quanto “inconferente”.

Infatti, un conto è definire il confine tra quel che sono titoli di credito e quel che sono titoli di legittimazione, altro è invece asserire che la mancata identificazione di tali titoli quali strumenti/prodotti finanziari sia atta a giustificare il mancato assolvimento degli obblighi informativi, ivi compresa l’indicazione della scadenza.

Il loro riconoscimento quali titoli di legittimazione non sconfessa certamente l’assunto, già più volte ribadito, in base al quale la volontà del sottoscrittore si formi alla luce di quanto riportato sui titoli e sulle condizioni economico-giuridiche allegate ad essi.

Il Tribunale di Torino condannava Poste Italiane a risarcire il danno conseguente, liquidato in misura pari al capitale investito oltre interessi dalla data della domanda.


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