IL TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE SOSPENDE IMMINENTE ASTA IMMOBILIARE


Contestata alla mandataria la carenza di potere di agire per mancata iscrizione nell’elenco di cui all’art. 106 TUB

Ancora una sospensione di una imminente asta (fissata per il prossimo 25 marzo) ottenuta dal nostro studio legale al Tribunale di Termini Imerese.

L’istanza depositata, lungi dal voler essere qualificata quale atto di opposizione all’esecuzione ex art. 615 c. 2 – norma che detta una preclusione temporale e tale da impedire la proposizione di contestazioni che non attengano fatti sopravvenuti, ovvero che avrebbero ben potuto essere allegati tempestivamente – era volta a provocare il potere indiscusso del giudice dell’esecuzione di disporre la chiusura anticipata del procedimento ogni qualvolta rilevi il difetto di legittimazione attiva o passiva (in giurisprudenza, ex plurimis, la recente ordinanza 13.11.2023 del Tribunale di Civitavecchia e le ancora più recenti ordinanza Tribunale Monza, 22 gennaio 2024 e decreto Tribunale Siena, 26 gennaio 2024).

Essa è stata qualificata, quindi, in termini di sollecito all’esercizio del potere di controllo della legittimità della procedura, onde sia evitato un illegittimo svolgimento dell’asta, già fissata per il 25 marzo 2024, con le conseguenze connesse relative ad un’eventuale aggiudicazione.

Deve osservarsi, infatti, che a prescindere dalla formale proposizione di un’opposizione all’esecuzione, il Giudice dell’Esecuzione ha il potere-dovere di verificare la sussistenza – per tutta la durata del processo esecutivo – delle condizioni dell’azione esecutiva e dei presupposti processuali dell’esecuzione forzata, “quelli cioè in mancanza – anche sopravvenuta – dei quali quest’ultimo non può con ogni evidenza proseguire o raggiungere alcuno dei suoi fini istituzionali e va chiuso anticipatamente, al di là e a prescindere di ogni espressa previsione normativa di estinzione” (Cfr. in tal senso, da ultimo, Cass. 2043/2017).

Segnatamente, come osservato da autorevole dottrina, costituiscono condizioni dell’azione esecutiva l’esistenza di un titolo esecutivo per un credito certo, liquido ed esigibile, la legittimazione attiva del creditore, nonché l’esistenza di un oggetto dell’esecuzione che sia idoneo allo svolgimento del processo esecutivo.

La questione peraltro è già stata affrontata compiutamente in una recente ordinanza, pronunciata in data 10.11.2023 dal Giudice dell’Esecuzione del Tribunale di Termini Imerese, d.ssa Giovanna Debernardi, con la quale, a fronte di medesima eccezione esposta da parte esecutata, ha ritenuto utile richiamare la comunicazione trasmessa dalla Banca d’Italia in data 11.11.2021 che, relativamente alla figura del c.d. “servicer” ha evidenziato come “a fronte di una cornice normativa fondata sulla centralità del servicer quale soggetto sottoposto a vigilanza prudenziale, si sono affermate prassi caratterizzate da una netta distinzione tra il c.d. “master servicer”, soggetto vigilato responsabile dei soli compiti di garanzia, non delegabili, previsti dalla l. n. 130/99 e lo “special servicer”, operatore incaricato delle attività di recupero, titolare di licenza ex art. 115 TULPS, ma non vigilato da questo Istituto”. Il giudice termitano ha quindi “considerato che, alla luce del quadro sopra descritto, paiono delinearsi due distinte ipotesi: la prima in cui l’attività di servicing è interamente effettuata da una società iscritta all’Albo di cui all’art. 106 TUB; la seconda in cui la medesima attività viene suddivisa tra il master servicer, iscritto all’Albo di cui all’art. 106 TUB e responsabile della funzione di garanzia (ossia di conformità dell’operazione alle previsioni di legge e al prospetto informativo di cui all’art. 3, Legge n 130/1999) e lo special servicer (o sub servicer), titolare di licenza ex art. 115 TULPS a cui spettano le funzioni operative direttamente legate alla riscossione dei crediti ceduti e dei servizi di cassa e di pagamento”.

Il Giudice termitano anche stavolta, ritenendo sussistere gravi motivi per sospendere inaudita altera parte le attività esecutive, ha accolto l’istanza di sospensione e aggiornato il processo esecutivo a nuova udienza.


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