
Con sentenza n. 1556/2025, pubblicata il 2 dicembre 2025, il Tribunale di Termini Imerese – in funzione di giudice del lavoro – ha annullato una serie di avvisi di addebito INPS relativi alla gestione commercianti, per un importo complessivo di quasi 25.000 euro, ritenendo insussistenti i presupposti per l’iscrizione del contribuente a tale gestione previdenziale.
La pronuncia si inserisce nel solco della giurisprudenza di legittimità che esclude l’automatismo tra qualità di socio e obbligo di contribuzione, ribadendo che ciò che conta è l’effettivo svolgimento di attività commerciale con le caratteristiche richieste dalla legge
Il caso: contributi IVS richiesti al socio accomandatario
Il contribuente si rivolgeva all’Avv. Alessandro Alfonzo per proporre opposizione avverso un avviso di addebito INPS notificato nel 2022, nonché contro una serie di ulteriori avvisi emessi negli anni dal 2014 al 2019, tutti relativi a contributi IVS fissi dovuti – secondo l’INPS – per l’iscrizione alla gestione commercianti dal 2014 al 2020.
Secondo l’Istituto, la contribuzione era dovuta in quanto il ricorrente risultava socio accomandatario di una società in accomandita semplice operante nel settore commerciale, iscritta alla gestione commercianti dal 2012.
Nel ricorso veniva tuttavia evidenziato che:
• la società risultava inattiva già dal 31.12.2013;
• successivamente era stata cancellata dal Registro delle Imprese;
• l’INPS stesso, a seguito di verifiche presso Camera di Commercio e Agenzia delle Entrate, aveva retrodatato la fine attività al 23.12.2012, data ben anteriore ai periodi oggetto di contribuzione;
• mancava qualsiasi prova circa un’effettiva attività commerciale svolta dal ricorrente nel periodo 2014–2020. 
Nonostante ciò, erano stati emessi numerosi avvisi di addebito per contributi fissi gestione commercianti, poi complessivamente contestati in giudizio.
Il quadro normativo: non basta essere socio, serve vera attività commerciale
Il Tribunale richiama espressamente la disciplina dettata dall’art. 1, comma 203, L. 662/1996, che individua i presupposti per l’obbligo di iscrizione alla gestione commercianti:
• titolarità o gestione in proprio di impresa commerciale organizzata e/o diretta prevalentemente con il lavoro proprio e dei familiari;
• piena responsabilità dell’impresa e assunzione degli oneri e dei rischi di gestione (con le eccezioni previste per familiari coadiutori e soci di s.r.l.);
• partecipazione personale al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
• possesso di licenze/autorizzazioni o iscrizioni in albi/registri, ove richiesti. 
In linea con la giurisprudenza della Corte di Cassazione (vengono richiamate Cass. sentenza n. 845/2010; ordinanza n. 3145 dell’11.02.2013) il giudice del lavoro termitano ribadisce che:
• la mera qualità di socio accomandatario non è sufficiente a fondare l’obbligo di iscrizione;
• il presupposto è lo svolgimento effettivo di attività commerciale in forma abituale e prevalente;
• spetta all’INPS l’onere di provare la sussistenza dei requisiti soggettivi e oggettivi dell’obbligo contributivo (art. 2697 c.c.).
Viene richiamato anche l’orientamento secondo cui non ricorre l’obbligo di iscrizione quando l’attività si riduce alla mera detenzione o gestione passiva di beni (ad esempio la sola riscossione di canoni di locazione), senza un vero esercizio commerciale organizzato (Cass., ord. 845/2010).
La decisione: illegittima l’iscrizione alla gestione commercianti
Applicando il principio della “ragione più liquida”, il Tribunale ha deciso il merito senza soffermarsi sulle questioni preliminari, valorizzando il profilo immediatamente decisivo: l’insussistenza dei presupposti per l’iscrizione del ricorrente alla gestione commercianti. 
In particolare, il giudice ha rilevato che:
• l’INPS non ha fornito alcuna prova del concreto svolgimento di attività commerciale da parte del ricorrente nel periodo oggetto di contribuzione;
• lo stesso Istituto ha riconosciuto, nelle proprie difese, di avere retrodatato la fine attività della società al 23.12.2012, a seguito di verifiche presso CCIAA e Agenzia delle Entrate;
• risultando così esclusa la prosecuzione di un’attività imprenditoriale negli anni dal 2014 al 2020, non vi è base giuridica per la pretesa contributiva. 
Da ciò discende:
• l’annullamento dell’avviso di addebito principale notificato nel 2022;
• l’annullamento di tutti i restanti avvisi di addebito relativi agli anni dal 2014 al 2019;
• la condanna dell’INPS al pagamento delle spese di lite, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Spunti pratici per il contribuente che emergono da questa sentenza
Questa decisione è particolarmente rilevante per tutti i contribuenti che hanno ricevuto avvisi di addebito INPS per gestione commercianti in situazioni simili, ad esempio:
• soci di società di persone o di capitali di fatto inattive;
• soggetti per i quali la società è stata cancellata, ma continuano ad arrivare richieste contributive per anni successivi;
• posizioni in cui l’attività è di mera gestione passiva (es. sola riscossione di canoni) senza vera organizzazione commerciale.
In casi del genere, è fondamentale:
1. Verificare attentamente la posizione presso la Camera di Commercio (visure storiche, data di inattività, data di cancellazione).
2. Esaminare le dichiarazioni fiscali della società (quadri relativi all’attività) per verificare se vi sia effettiva attività d’impresa.
3. Contestare la pretesa contributiva sul piano dei presupposti sostanziali, evidenziando l’assenza di attività commerciale abituale e prevalente.
4. Richiamare l’onere probatorio in capo all’INPS: è l’Istituto che deve dimostrare che il contribuente svolgeva concretamente attività commerciale, non viceversa.
Scarica la sentenza Tribunale di Termini Imerese n. 1556/2025 del 2/12/2025
