
Con la sentenza n. 2445/2025, pubblicata il 28 novembre 2025, il Tribunale di Torino – Sezione Lavoro – ha ribadito un principio ormai consolidato in materia di illeciti contributivi: l’INPS deve contestare l’omissione entro il termine perentorio di 90 giorni dall’accertamento della violazione, pena la decadenza dalla potestà sanzionatoria.
- Il caso portato all’attenzione del Tribunale
A seguito del mancato versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti relative ad alcune mensilità, l’Inps notificava tra il maggio e il luglio 2018 ad una società i relativi avvisi di addebito dall’Inps, i quali venivano prontamente rateizzati e pagati dal contribuente, anche avvalendosi della definizione agevolata (c.d. “rottamazione delle cartelle.
Nel gennaio 2020 Inps notificava altresì alla società l’avviso di accertamento della violazione prevista dall’art. 2, comma 1-bis, del decreto legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 1983, n. 638 (omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali) con contestuale comunicazione della sanzione amministrativa in misura ridotta (art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689)
La società riteneva superfluo impugnare detto atto, stante il corso della rateazione regolarmente pagata alle sue scadenze, confidando in buona fede nel mancato assoggettamento alla sanzione amministrativa.
Nel maggio 2025 Inps notificava quindi ordinanza ingiunzione con la quale l’Inps, richiamando l’atto di accertamento notificato, ingiungeva al datore di lavoro il pagamento della somma complessiva di euro 5.999,30 a titolo di sanzione amministrativa.
La società si rivolgeva quindi all’Avv. Alessandro Alfonzo, il quale impugnava l’ordinanza-ingiunzione innanzi alla Sezione Lavoro del Tribunale di Torino, eccependo la decadenza ex art. 14 L. 689/1981 del sotteso atto di accertamento, emesso solo in data 02.10.2019 (e notificato in data 15.01.2020), oltre il termine di 90 giorni dall’effettivo accertamento della violazione risalente all’anno 2018; nonchè la decadenza ex art. 28 L. 689/1981 dell’ordinanza-ingiunzione impugnata, stante il decorso del termine massimo per l’adozione della stessa, da indentificarsi in quello di cinque anni previsto dall’art.28 della stessa legge L.689 del 1981, decorrenti dal giorno in cui la violazione è stata commessa. Evidenziava altresì la buona fede e la condotta collaborativa del contribuente, che aveva prima rateizzato e poi rottamato le somme intimate con gli avvisi di addebito.
2. La pronuncia del Tribunale di Torino
Il Tribunale di Torino – Sezione Lavoro, con sentenza n. 2445/2025, ha accolto integralmente la tesi difensiva.
Il Giudice ha chiarito che:
• ai sensi dell’art. 14 della L. 689/1981, richiamato dall’art. 6 del d.lgs. 8/2016,
la violazione amministrativa deve essere contestata entro 90 giorni dall’accertamento;
• il termine è perentorio, come affermato dalla giurisprudenza della Cassazione (fra cui Cass. civ. n. 4345/2024);
• l’“accertamento” dell’omissione contributiva si considera perfezionato quando l’INPS acquisisce tutti gli elementi utili per procedere, non quando avvia la contestazione.
Nel caso specifico, il Tribunale ha osservato che:
• la notifica degli avvisi di addebito del 2018 costituiva già un accertamento completo dell’omissione;
• da quel momento l’INPS aveva tutti gli elementi per contestare l’illecito;
• la contestazione del 2020 era quindi oltre i 90 giorni, e pertanto tardiva.
Conseguentemente, l’INPS è dichiarato decaduto dalla potestà sanzionatoria e l’ordinanza-ingiunzione è stata annullata. L’Istituto previdenziale è stato altresì condannato a rifondere al ricorrente le spese legali.
- Perché la decisione è importante
La pronuncia ribadisce un principio di legalità e certezza del diritto:
• l’Amministrazione non può contestare illeciti contributivi “a distanza di anni”;
• la tempestività è un requisito essenziale del procedimento sanzionatorio;
• rateizzazioni, definizioni agevolate o altri atti successivi non fanno decorrere un nuovo termine.
Il rispetto del termine perentorio di 90 giorni garantisce che imprese e lavoratori non restino esposti indefinitamente a sanzioni tardive e ingiustificate.
Scarica la sentenza Tribunale di Torino n. 2445/2025 del 28 novembre 2025
