BUONI FRUTTIFERI POSTALI: LA CORTE D’APPELLO DI TORINO CONFERMA LA CONDANNA DI POSTE ITALIANE A RISARCIRE IL RISPARMIATORE PER MANCATA CONSEGNA DEL FOGLIO INFORMATIVO


Obblighi informativi e responsabilità contrattuale di Poste Italiane nei buoni fruttiferi postali: la Corte d’Appello di Torino conferma il risarcimento integrale del capitale investito

La Corte d’Appello di Torino, Sezione I Civile, con la sentenza n. 971/2025 pubblicata in data 11 novembre 2025 (RG 9/2024), ha respinto l’appello proposto da Poste Italiane S.p.A. contro la decisione del Tribunale di Torino che aveva riconosciuto la responsabilità contrattuale dell’intermediario per violazione degli obblighi informativi in materia di buoni fruttiferi postali.

Il caso riguardava tre buoni della serie “18S”, sottoscritti nel 2007, privi di qualsiasi indicazione circa la durata e la prescrizione del diritto al rimborso. La risparmiatrice, assistita dall’Avv. Alessandro Alfonzo, aveva dedotto di non avere mai ricevuto il foglio informativo prescritto dal D.M. 19 dicembre 2000 e dal D.M. 6 ottobre 2004.

La Corte, richiamando le Sezioni Unite n. 3963/2019 e la propria precedente sentenza n. 392/2025, ha affermato che:

“L’obbligo di consegna del foglio informativo costituisce applicazione dei principi di buona fede e correttezza e non può ritenersi adempiuto mediante la sola pubblicazione in Gazzetta Ufficiale”.

Secondo la Corte torinese, l’onere della prova dell’adempimento grava sull’emittente, il quale deve dimostrare l’effettiva consegna della documentazione informativa. In difetto, l’omissione integra un inadempimento contrattuale rilevante ex art. 1218 c.c., produttivo di danno diretto e attuale.

Confermata, quindi, la condanna di Poste Italiane al pagamento di € 15.000, oltre interessi legali, quale ristoro del capitale investito andato perduto a causa della mancata conoscenza della scadenza dei titoli, nonché al pagamento delle spese legali.

La decisione si inserisce in un filone giurisprudenziale sempre più consolidato che valorizza la trasparenza sostanziale dell’informazione finanziaria e il dovere di lealtà dell’intermediario nel rapporto con il risparmiatore, segnando un ulteriore precedente in materia di responsabilità contrattuale per violazione degli obblighi informativi.

Scarica la sentenza Corte d’Appello di Torino n. 971/2025


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