
Con la sentenza n. 1486/2025 pubblicata il 22.12.2025, il Tribunale di Ivrea ha affrontato in modo approfondito alcuni dei temi più delicati e attuali nel contenzioso bancario e finanziario, dando applicazione concreta ai più recenti arresti della Corte di Cassazione in materia di fideiussione prestata dal consumatore, clausole vessatorie, decadenza del creditore ex art. 1957 c.c. e corretta determinazione del TAEG nei contratti di credito al consumo.
La decisione si segnala per la chiarezza dell’impostazione e per l’aderenza agli orientamenti di legittimità più aggiornati, confermando una lettura sostanziale – e non meramente formale – delle tutele previste dal Codice del Consumo.
Il caso e l’opposizione a decreto ingiuntivo
La controversia trae origine da un finanziamento al consumo stipulato per esigenze personali, assistito da fideiussione prestata da un familiare della mutuataria.
A seguito dell’inadempimento, il creditore otteneva un decreto ingiuntivo per un importo superiore a 44.000 euro, agendo sia nei confronti della debitrice principale sia del garante.
Con l’opposizione, affidata all’Avv. Alessandro Alfonzo, venivano sollevate questioni di particolare rilievo, tra cui assumevano centralità:
• la nullità della clausola di deroga all’art. 1957 c.c. inserita nella fideiussione;
• la difformità tra TAEG dichiarato e TAEG effettivo, per mancata inclusione del costo della polizza assicurativa.
Fideiussione e applicabilità dell’art. 1957 c.c.
Il Tribunale ha innanzitutto qualificato il rapporto come fideiussione, escludendo che potesse trattarsi di contratto autonomo di garanzia.
In tal senso, il Giudice si è mosso nel solco dell’orientamento consolidato della Corte di Cassazione, secondo cui l’inapplicabilità dell’art. 1957 c.c. è circoscritta alle sole garanzie autonome, caratterizzate da una reale autonomia causale e, di regola, dalla presenza di clausole quali la solve et repete.
La Suprema Corte ha infatti più volte chiarito che l’art. 1957 c.c. costituisce espressione del carattere accessorio della fideiussione e che tale disciplina non può essere elusa in assenza di un chiaro e inequivoco assetto negoziale di autonomia (cfr. Cass. civ., sez. III, n. 7883/2017).
Accertata la natura fideiussoria del rapporto, il Tribunale ha quindi ritenuto pienamente applicabile la disciplina codicistica, compreso il termine di decadenza previsto dall’art. 1957 c.c.
Clausola di deroga all’art. 1957 c.c. e vessatorietà nei contratti con il consumatore
Il cuore della decisione è rappresentato dalla valutazione della clausola con cui il fideiussore rinunciava ai termini di cui all’art. 1957 c.c., dispensando il creditore dall’agire tempestivamente nei confronti del debitore principale.
Richiamando espressamente la più recente giurisprudenza di legittimità, il Tribunale di Ivrea ha ribadito che una simile clausola, quando inserita in un contratto predisposto unilateralmente dal professionista e sottoscritto da un fideiussore-consumatore, è presuntivamente vessatoria.
La Corte di Cassazione ha infatti affermato che la clausola di deroga all’art. 1957 c.c., se favorevole al creditore, rientra tra quelle che pongono decadenze o limitazioni alla facoltà del consumatore di opporre eccezioni, ai sensi dell’art. 33, comma 2, lett. t), del Codice del Consumo (Cass. civ., sez. III, ord. n. 27558/2023).
In questi casi – come chiarito dalla Cassazione – non è sufficiente la specifica approvazione per iscritto prevista dall’art. 1341 c.c., ma è necessario che il professionista dimostri l’esistenza di una trattativa individuale seria ed effettiva, il cui onere probatorio grava interamente su di lui (Cass. civ., sez. VI-3, n. 19061/2016; Cass. civ., sez. VI-3, n. 8268/2020).
Nel caso esaminato dal Tribunale di Ivrea, tale prova non è stata fornita, con conseguente declaratoria di nullità della clausola.
La decadenza del creditore nei confronti del fideiussore
Dalla nullità della clausola derogatoria è derivata l’applicazione del termine semestrale previsto dall’art. 1957 c.c., che impone al creditore di attivarsi giudizialmente entro sei mesi dalla scadenza dell’obbligazione garantita.
Anche sotto questo profilo, il Tribunale ha richiamato l’orientamento consolidato della Suprema Corte, secondo cui, nei contratti di mutuo, il termine decorre dal momento in cui l’obbligazione diviene integralmente esigibile, e quindi, in caso di decadenza dal beneficio del termine, dalla relativa dichiarazione (Cass. civ., sez. III, n. 2301/2004; n. 17798/2011; da ultimo Cass. civ., sez. III, ord. n. 25197/2023).
Poiché l’azione monitoria era stata intrapresa ben oltre tale termine, il Tribunale ha dichiarato il creditore decaduto dall’azione nei confronti del fideiussore, revocando il decreto ingiuntivo nei suoi confronti.
TAEG e polizza assicurativa: applicazione dei principi della Cassazione
Ulteriore profilo di particolare rilievo riguarda la determinazione del TAEG.
Il Tribunale ha affrontato la questione della mancata inclusione, nel TAEG contrattuale, del costo della polizza assicurativa stipulata contestualmente al finanziamento, richiamando i principi affermati dalla Corte di Cassazione in materia di costi collegati all’erogazione del credito.
Secondo la giurisprudenza di legittimità, devono essere inclusi nel costo totale del credito tutti gli oneri che risultino funzionalmente collegati al finanziamento, a prescindere dalla qualificazione formale del servizio come “facoltativo” (Cass. civ., sez. III, n. 8806/2017; Cass. civ., sez. III, n. 3025/2022).
La Suprema Corte ha inoltre chiarito che il collegamento tra polizza e finanziamento può essere desunto da elementi presuntivi, quali la contestualità della stipula, la durata coincidente con il piano di ammortamento e la funzione di garanzia del rimborso del credito (Cass. civ., sez. III, ord. n. 13536/2023).
Applicando tali principi, il Tribunale di Ivrea ha ritenuto che il premio assicurativo costituisse un vero e proprio costo del credito, con conseguente applicazione dell’art. 125-bis T.U.B.
La rideterminazione del debito e l’esito del giudizio
Accertata la difformità del TAEG, il Tribunale ha disposto la rideterminazione del piano di ammortamento mediante applicazione del tasso sostitutivo, recependo le conclusioni della consulenza tecnica d’ufficio.
Il decreto ingiuntivo è stato quindi revocato:
• integralmente nei confronti del fideiussore;
• parzialmente nei confronti della debitrice principale, con rideterminazione del debito in misura sensibilmente inferiore.
La società finanziaria è stata inoltre condannata al pagamento delle spese di lite e delle spese di CTU.
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