
Con l’ordinanza del 16 gennaio 2026 il Tribunale di Palermo, in composizione collegiale, interpretando in maniera “più prudente” la norma di cui all’art. 19 c. 1-quater Dpr 602/1973, ha sancito il principio secondo cui va sospeso il pignoramento esattoriale se il contribuente chiede e ottiene la dilazione delle cartelle ivi contenute, pagando la prima rata, sia pur dopo la dichiarazione positiva del terzo, purché ciò avvenga prima della notifica del pignoramento allo stesso.
Il contesto: un pignoramento notificato “a metà”
La vicenda trae origine da un pignoramento presso terzi promosso da Agenzia delle Entrate Riscossione per un importo superiore a quattrocentomila euro. Un’azione esecutiva di forte impatto, idonea a incidere profondamente sull’operatività di un’impresa. L’elemento peculiare del caso non risiede tanto nell’iniziativa in sé, quanto nelle modalità con cui è stata attivata. L’atto di pignoramento viene infatti notificato dapprima esclusivamente alla banca, terzo pignorato, in data 8 ottobre 2024, la quale rende tempestivamente dichiarazione positiva. Il debitore, tuttavia, non riceve alcuna comunicazione formale, che arriverà soltanto il 30 ottobre, a distanza di oltre tre settimane.
La reazione del contribuente e la scelta della regolarizzazione
In questo arco temporale l’azienda contribuente, venuta a conoscenza dell’iniziativa esecutiva non dall’Agente della Riscossione ma attraverso la banca, reagisce prontamente. In data 14 ottobre 2024 presenta quattro istanze di rateizzazione per le cartelle poste a fondamento del pignoramento. Le domande vengono accolte, le prime rate regolarmente pagate e viene altresì presentata un’istanza di riammissione alla definizione agevolata. Si tratta di un comportamento collaborativo, pienamente coerente con la ratio dell’art. 19 del DPR 602/1973, che mira a favorire l’adempimento spontaneo. Nonostante ciò, l’Agente della Riscossione prosegue nell’azione esecutiva, mantenendo il vincolo sulle somme in banca mentre il debitore continua a versare le rate, determinando una situazione di evidente squilibrio.
Il reclamo e il nodo giuridico centrale
In primo grado il Giudice dell’Esecuzione rigetta l’istanza di sospensione, ritenendo che la rateizzazione fosse intervenuta dopo la notifica del pignoramento e della dichiarazione positiva del terzo pignorato e che le due procedure (pignoramento e rateizzazione) potessero coesistere. Contro tale decisione l’azienda, assistita dall’Avv. Alessandro Alfonzo, propone reclamo ex art. 669-terdecies c.p.c., col quale viene chiesto al Collegio di esprimersi su un profilo decisivo dell’intera vicenda: il pignoramento presso terzi non è un atto istantaneo, ma un atto a formazione progressiva, che produce effetti solo quando è notificato sia al terzo che al debitore. Al momento della presentazione delle istanze di rateizzazione, infatti, la notifica al debitore non era ancora avvenuta, con la conseguenza che l’atto esecutivo non poteva dirsi perfezionato.
Veniva evidenziato che erroneamente, nell’ordinanza reclamata, era stato dato atto che è pacifico che le istanze di rateizzazione fossero state formulate dopo la notifica dell’atto di pignoramento.
Si chiedeva quindi di riconoscere al contribuente, attraverso un’interpretazione conforme ai principi sanciti dallo Statuto del contribuente che invano era stata chiesta al Giudice dell’Esecuzione (l’art. 6 espressamente sancisce al primo comma che “L’amministrazione finanziaria deve assicurare l’effettiva conoscenza da parte del contribuente degli atti a lui destinati. A tal fine essa provvede comunque a comunicarli nel luogo di effettivo domicilio del contribuente, quale desumibile dalle informazioni in possesso della stessa amministrazione o di altre amministrazioni pubbliche indicate dal contribuente, ovvero nel luogo ove il contribuente ha eletto domicilio speciale ai fini dello specifico procedimento cui si riferiscono gli atti da comunicare. Gli atti sono in ogni caso comunicati con modalità idonee a garantire che il loro contenuto non sia conosciuto da soggetti diversi dal loro destinatario. Restano ferme le disposizioni in materia di notifica degli atti tributari”) il diritto al beneficio di cui all’art. 19 comma 1-quater del Dpr n. 602/1973, il quale dispone che “a seguito della presentazione” (della richiesta di rateazione) “…non possono essere avviate nuove azioni esecutive sino all’eventuale rigetto della stessa e, in caso di relativo accoglimento, il pagamento della prima rata determina l’impossibilità di proseguire le procedure di recupero coattivo precedentemente avviate, a condizione che non si sia ancora tenuto l’incanto con esito positivo o non sia stata presentata istanza di assegnazione, ovvero il terzo non abbia reso dichiarazione positiva o non sia stato già emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati”.
Orbene, a ben vedere, ricorrevano tutte le suddette condizioni, ad eccezione della circostanza che il terzo pignorato, aveva reso dichiarazione positiva prima della richiesta di rateazione e del pagamento della prima rata. Ma soprattutto prima della notifica dell’atto di pignoramento al contribuente! Con gravissima violazione del diritto di difesa di quest’ultimo.
La decisione del Tribunale e i suoi effetti
Il Tribunale di Palermo, in composizione collegiale, ha accolto integralmente questa impostazione, chiarendo che, alla data della richiesta di dilazione, il pignoramento non era ancora completo e che, pertanto, trovava piena applicazione il divieto di avviare nuove azioni esecutive previsto dall’art. 19 del DPR 602/1973, laddove il contribuente avesse chiesto e ottenuto la dilazione delle cartelle sottese e pagato la prima rata, come di fatto era avvenuto.
Il Collegio censura inoltre l’incoerenza del comportamento dell’Agente della Riscossione, che prima concede la rateizzazione e poi prosegue nell’esecuzione, ottenendo un duplice risultato: incasso delle rate e vincolo sulle somme pignorate.
Alla luce di tali considerazioni, il reclamo è stato accolto e l’esecuzione sospesa.
Una pronuncia di particolare rilievo, che contribuisce a delineare con maggiore chiarezza i confini tra poteri della riscossione e diritti del contribuente, riaffermando il principio di proporzionalità e di leale collaborazione.
Scarica l’ordinanza del Tribunale di Palermo del 16.01.2026
Avv. Alessandro Alfonzo – Consulenza legale in diritto bancario e tributario
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