Fideiussione e art. 1957 c.c.: quando il garante è liberato per clausola vessatoria


Clausole bancarie, Codice del Consumo e tutela del garante alla luce della più recente giurisprudenza. Quando il tempo diventa decisivo nei rapporti tra banca e garante.

Negli ultimi anni si è diffusa una prassi bancaria apparentemente innocua, ma in realtà estremamente incisiva sui diritti del fideiussore:
l’inserimento, nei contratti di fideiussione, di una clausola di deroga all’art. 1957 c.c., con cui il garante “dispensa” la banca dall’onere di agire entro sei mesi contro il debitore principale.

La giurisprudenza più recente – ormai anche di merito – ha chiarito che questa clausola può essere nulla per vessatorietà, con una conseguenza di enorme rilievo pratico: la liberazione totale del fideiussore.


🔹 La funzione dell’art. 1957 c.c.

L’art. 1957 del codice civile impone al creditore un preciso onere:
attivarsi giudizialmente entro sei mesi dalla scadenza dell’obbligazione principale, a pena di decadenza dalla garanzia fideiussoria.

La ratio è chiara:
evitare che la posizione del garante resti indefinitamente sospesa, esponendolo al rischio di un’azione tardiva, quando il debitore principale è ormai incapiente o irreperibile.


🔹 La deroga contrattuale: lecita in astratto, ma non sempre valida

È vero che l’art. 1957 c.c. non è norma imperativa e che, in astratto, le parti possono derogarvi.
Tuttavia, quando il fideiussore è una persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale o professionale, entra in gioco il Codice del Consumo.

In questo caso, la clausola di deroga:

  • limita la facoltà del consumatore di opporre eccezioni;
  • prolunga in modo significativo il tempo entro cui la banca può agire;
  • altera l’equilibrio contrattuale a vantaggio del professionista.

Per questo la Cassazione (da ultimo Cass. 28.09.2023, n. 27558) ha chiarito che la clausola di rinuncia preventiva all’art. 1957 c.c. è presuntivamente vessatoria, ai sensi dell’art. 33, comma 1, Codice del Consumo.


🔹 Non basta la firma: serve la prova della trattativa

Un punto centrale – spesso ignorato – è questo:
la specifica approvazione per iscritto NON basta.

La banca (o la società cessionaria del credito) deve provare che la clausola:

  • sia stata oggetto di una trattativa individuale seria ed effettiva;
  • e non semplicemente accettata all’interno di un modulo predisposto unilateralmente.

In mancanza di tale prova, la clausola è nulla ex art. 36 Codice del Consumo, con ripristino automatico della disciplina dell’art. 1957 c.c.

Questo principio è stato ribadito non solo dalla Cassazione, ma anche dalla Corte di Appello di Torino (sentt. nn. 163/2025, 136/2025 e 729/2022).


🔹 Fideiussione o garanzia autonoma? La distinzione non salva la banca

Spesso si tenta di qualificare il contratto come garanzia autonoma per sottrarlo all’applicazione dell’art. 1957 c.c.
Ma la giurisprudenza è chiara:
la mera previsione del pagamento “a semplice richiesta” non basta.

Se il contratto:

  • consente al garante di opporre eccezioni;
  • oppure esclude espressamente l’operatività della clausola “a prima richiesta” nei confronti del consumatore,

si è in presenza di una fideiussione, non di una garanzia autonoma.

E, in ogni caso, anche le garanzie atipiche non sono sottratte alla disciplina sulle clausole vessatorie.


🔹 Che cosa significa “istanza” ex art. 1957 c.c.

Altro profilo decisivo è il significato di “istanza”.

La Cassazione (ord. 25197/2023) ha chiarito che:

  • non basta una diffida, una comunicazione di decadenza dal beneficio del termine o un atto stragiudiziale;
  • non basta neppure un precetto non seguito da esecuzione.

L’istanza deve essere giudiziale, cioè un atto idoneo ad attivare un procedimento di cognizione o di esecuzione.

Se la banca agisce oltre sei mesi dalla scadenza dell’obbligazione, decade dalla garanzia.


🔹 Le prime applicazioni concrete: Ivrea e Palermo

La forza di questo orientamento emerge chiaramente dalle decisioni più recenti che abbiamo ottenuto.

  • Tribunale di Ivrea (sentenza n. 1486/2025)
    Ha revocato il decreto ingiuntivo nei confronti del fideiussore, ritenendo vessatoria la clausola di deroga all’art. 1957 c.c. e accertando la decadenza della banca.
  • Tribunale di Ivrea (ordinanza 23.01.2026)
    Ha negato la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo, riconoscendo il fumus della nullità della clausola e disponendo la mediazione obbligatoria.
  • Tribunale di Palermo (ordinanza 04.06.2025)
    Ha sospeso l’efficacia esecutiva di un decreto ingiuntivo emesso addirittura nel 2012, valorizzando la natura abusiva della clausola e la qualifica di consumatore del fideiussore.

🔹 Conclusione

Molti fideiussori vengono escussi anni dopo, quando la banca ha ormai lasciato decorrere il tempo previsto dalla legge.
In questi casi, non è il debito a essere prescritto, ma la garanzia a essere decaduta.

👉 Verificare il contratto di fideiussione, la natura della clausola e i tempi di azione del creditore può fare la differenza tra pagare e essere liberati.


Avv. Alessandro Alfonzo – Consulenza legale in diritto bancario e tributario

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