Accertamento con adesione nel commercio ortofrutticolo: quando il ricarico “automatico” non regge


Commercio ortofrutticolo: Ridotta in modo significativo la pretesa dell’Agenzia delle Entrate grazie al contraddittorio e ai dati di settore

Nel settore del commercio ambulante di prodotti ortofrutticoli, gli accertamenti fondati su percentuali di ricarico standardizzate rappresentano da tempo uno dei principali punti di frizione tra contribuenti e Amministrazione finanziaria.

Il caso che si illustra di seguito è particolarmente significativo perché dimostra come, attraverso un’adeguata difesa tecnica, sia possibile ridimensionare sensibilmente un accertamento analitico-induttivo costruito su presunzioni astratte, riportandolo entro confini coerenti con la realtà economica del settore.


Il caso: dall’accertamento “automatico” al contraddittorio effettivo

A seguito della notifica di uno schema d’atto relativo all’anno d’imposta 2019, un commerciante ambulante di prodotti ortofrutticoli, operante nel regime dei minimi, si è rivolto all’Avv. Alessandro Alfonzo, avvocato tributarista, per la tutela della propria posizione fiscale.

L’Agenzia delle Entrate fondava la propria pretesa su:

  • indagine finanziaria sui conti correnti;
  • presunte incoerenze tra costi di acquisto e ricavi dichiarati;
  • applicazione di un ricarico del 100% sui costi della merce;
  • ricostruzione induttiva dei ricavi e conseguente fuoriuscita dal regime agevolato.

Sulla base di tali presupposti, l’Ufficio procedeva al recupero di IRPEF, IVA, IRAP e contributi previdenziali, con irrogazione delle sanzioni.


Il cuore della contestazione: il ricarico nel commercio di frutta e verdura

L’impostazione dell’accertamento presentava un profilo critico evidente: l’applicazione indiscriminata di un ricarico del 100% in un settore caratterizzato da:

  • elevata deperibilità della merce;
  • presenza strutturale di sfridi e invenduto;
  • forte variabilità dei prezzi;
  • necessità di praticare sconti a fine giornata.

Elementi che rendono del tutto irrealistica l’adozione di margini uniformi e standardizzati.


I dati ufficiali: lo Studio di Settore VM27A

Nelle osservazioni difensive predisposte dall’Avv. Alessandro Alfonzo è stata richiamata la Nota Tecnica dello Studio di Settore VM27A (commercio al dettaglio di frutta e verdura – cod. attività 47.21.01), elaborata dalla stessa Amministrazione finanziaria.

Dai dati statistici emerge che:

  • i ricarichi ordinariamente riscontrati nel settore oscillano tra il 30% e il 60%;
  • i valori mediani si collocano su coefficienti compresi tra 1,30 e 1,60;
  • soglie di coerenza economica sono individuate anche su valori inferiori.

Ne consegue che un ricarico del 100% (coefficiente 2,00) risulta del tutto estraneo alla fisiologia economica del comparto, oltre che in contraddizione con le stesse analisi interne dell’Agenzia delle Entrate.


Il supporto decisivo della Corte di Cassazione

La difesa ha inoltre richiamato una giurisprudenza di legittimità ormai consolidata, secondo cui la determinazione della percentuale di ricarico deve avvenire nel rispetto di criteri di ragionevolezza e aderenza al settore.

In particolare:

  • Cass. civ., sez. V, 24 marzo 2022, n. 9720
    La media aritmetica semplice è utilizzabile solo in presenza di beni omogenei; in caso contrario occorre tener conto della diversa incidenza dei margini.
  • Cass. civ., sez. V, 6 aprile 2022, n. 11717
    Per attività caratterizzate da pluralità e disomogeneità dei prodotti (come il commercio di frutta e verdura), il ricarico deve essere valutato con criteri ponderati e realistici.
  • Cass. civ., sez. V, 14 ottobre 2016, n. 27330
    Il contribuente può fornire prova contraria anche mediante presunzioni semplici e dati di settore.
  • Cass. civ., sez. V, 4 settembre 2017, n. 20632
    L’applicazione di ricarichi eccessivi, non coerenti con la realtà economica, rende l’accertamento illegittimo.

La Suprema Corte ha inoltre ribadito che l’accertamento analitico-induttivo non può trasformarsi in una stima astratta, sganciata dalle condizioni concrete dell’attività esercitata.


Il contraddittorio: il primo arretramento dell’Agenzia

A seguito delle osservazioni allo schema d’atto, l’Agenzia delle Entrate ha:

  • riconosciuto parzialmente le argomentazioni difensive;
  • ridotto il ricarico dal 100% all’82%;
  • rideterminato il reddito accertato.

Un primo, significativo arretramento, ma ancora non sufficiente a rendere l’accertamento coerente con i dati di settore.


L’accertamento con adesione: il risultato finale

In sede di accertamento con adesione, grazie alla memoria illustrativa predisposta dall’Avv. Alessandro Alfonzo, è stata ulteriormente evidenziata:

  • l’erroneità del metodo logico seguito dall’Ufficio, che ricostruiva il ricarico “a ritroso” sulla base della presunta copertura delle spese;
  • la distanza tra le percentuali applicate e i valori statistici ufficiali;
  • l’assenza di una reale autonoma organizzazione ai fini IRAP.

All’esito del contraddittorio, l’Ufficio ha accolto la proposta difensiva, riducendo il ricarico al 70%.

I numeri dell’adesione:

  • ricavi rideterminati: € 60.343
  • reddito d’impresa finale: € 20.904

Con una riduzione complessiva di imposte dirette di oltre 10.600 euro rispetto alla pretesa iniziale e un conseguente abbattimento di IVA, IRAP e contributi previdenziali.


Conclusioni

Il caso dimostra che:

  • il ricarico “automatico” non può essere imposto senza tener conto del settore;
  • gli studi di settore, se correttamente utilizzati, restano strumenti difensivi efficaci;
  • la giurisprudenza di Cassazione offre argomenti solidi contro accertamenti standardizzati;
  • il contraddittorio e l’accertamento con adesione rappresentano una vera sede di tutela, non una mera fase negoziale.

Nel commercio ortofrutticolo, più che altrove, l’accertamento deve partire dalla realtà dell’attività, non da percentuali astratte.


Avv. Alessandro Alfonzo – Consulenza legale in diritto bancario e tributario

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