La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado del Piemonte riconosce la prescrizione di sanzioni e interessi dell’atto presupposto, stante la invalidità della notifica della comunicazione preventiva di ipoteca e annulla 55 mila euro.
Con la sentenza n. 303/2025 depositata in data odierna, la Corte di Giustizia di II grado del Piemonte ha accolto l’appello del contribuente, difeso dall’Avv. Alessandro Alfonzo, riconoscendo l’error in procedendo commesso dai giudici di prime cure, con riguardo al mancato riconoscimento dell’ammissibilità e tempestività dell’impugnativa avverso l’iscrizione ipotecaria mai notificata, stante la nullità della notifica della comunicazione preventiva di ipoteca.
Invero, si evidenziava già col ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, che in data 11.01.2021 il contribuente, a seguito di segnalazione orale pervenuta da Notaio di fiducia incaricato del rogito di vendita del proprio immobile, si recava presso gli sportelli dell’Agenzia delle Entrate Territorio – Ufficio Provinciale di Torino, per richiedere informazioni circa la conferma di gravami iscritti sul medesimo bene di proprietà. Solo in tale occasione apprendeva che sull’immobile era stata iscritta ipoteca a favore di Agenzia delle Entrate Riscossione in data 28.03.2019, derivante da un avviso di accertamento notificato nel 2014.
Successivamente, il contribuente si recava presso gli Uffici di Agenzia delle Entrate Riscossione e a seguito di accesso agli atti, aveva conferma non solo che detta iscrizione ipotecaria non gli era mai stata notificata, ma altresì che finanche la notifica della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria di cui al comma 2 bis dell’art. 77 del Dpr 29.09.1973, n. 602 (il quale testualmente dispone che “L’agente della riscossione è tenuto a notificare al proprietario dell’immobile una comunicazione preventiva contenente l’avviso che, in mancanza del pagamento delle somme dovute entro il termine di trenta giorni, sarà iscritta l’ipoteca di cui al comma 1”), asseritamente compiuta in data 04.04.2016, era affetta da nullità.
Infatti, detta notifica era stata erroneamente compiuta presso l’ultimo indirizzo di residenza conosciuto ai sensi dell’art. 140 c.p.c. (che disciplina il rito dell’irreperibilità relativa), laddove invece avrebbe dovuto essere effettuata ai sensi del combinato disposto dell’art. 143 c.p.c. e dell’art. 60 c. 1 lett. e) del Dpr 600/1973 (c.d. “irreperibilità assoluta”) stante che alla data della notifica del preavviso di ipoteca, lo stesso risultava cancellato per irreperibilità a far data dal 27.02.2014.
Provvedeva quindi ad impugnare l’iscrizione ipotecaria alla luce del principio, già sancito dalla Corte di Cassazione, secondo cui “il contribuente ha facoltà di proporre ricorso avverso l’iscrizione di ipoteca nel momento in cui egli ne abbia avuto effettiva conoscenza senza che egli debba fornire la prova del giorno in cui ha avuto notizia non formale dell’iscrizione poiché l’ignoranza dell’esistenza del provvedimento deve presumersi, in caso di inesistenza della comunicazione, fino alla data di proposizione del ricorso, essendo a carico di chi eccepisca che la parte ebbe di fatto conoscenza del provvedimento in epoca precedente l’onere di fornire la relativa prova” (ex pluribus, Cass. 18.05.2018, n. 12309). Secondo detto principio, nel caso di mancata comunicazione dell’avvenuta iscrizione ipotecaria, i canonici 60 giorni decorrono dal giorno in cui il contribuente ha avuto notizia dell’provvedimento cautelare a suo danno iscritto.
In questo caso, si agiva con ancora maggiore cautela rispetto ai principi sanciti dalla Corte di Cassazione, ritenendo estremamente prudente identificare il dies a quo, col primo accesso presso gli sportelli di Agenzia delle Entrate Territorio.
Avverso la sentenza di primo grado, che statuiva l’inammissibilità del ricorso, non avendo il contribuente impugnato, malgrado la detta nullità della notifica, la comunicazione preventiva di ipoteca, veniva proposto appello, all’esito del quale i giudici di secondo grado hanno affermato che la sentenza va riformata e l’iscrizione ipotecaria annullata; mentre il credito erariale è prescritto limitatamente agli interessi ed alle sanzioni pecuniarie, essendo decorsi più di cinque anni dalla notifica dell’avviso di accertamento.Nella sentenza in commento viene riconosciuto che “L’errore di fondo commesso dall’Ente della Riscossione è di non aver effettuato la notifica dell’iscrizione ipotecaria ai sensi dell’art. 143 c.p.c.. Se non sono conosciuti la residenza, la dimora, il domicilio del destinatario, l’Ufficiale Giudiziario è tenuto ad effettuare la notificazione secondo i dettami di cui al cit. art. 143 c.p.c., cosa che non è avvenuta nel caso in esame“.
Il contribuente ha potuto quindi beneficiare dell’annullamento di una somma a titolo di sanzioni e interessi di poco più di 55 mila euro.
Scarica la sentenza n. 303/2025 della Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Piemonte
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