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	<title>News &#8211; Avv. Alessandro Alfonzo</title>
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	<description>Esperto in controversie bancarie e tributarie</description>
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	<title>News &#8211; Avv. Alessandro Alfonzo</title>
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		<title>Cartelle esattoriali e crediti previdenziali: la Cassazione conferma che la prescrizione maturata dopo la notifica resta sempre eccepibile</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Avv. Alfonzo]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Jun 2026 10:33:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
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					<description><![CDATA[Cass., Sez. Lav., ord. n. 22304/2026: oltre 374.000 euro di crediti contributivi rimessi in discussione Con l&#8217;ordinanza n. 22304/2026, pubblicata il 29 giugno 2026, la Sezione Lavoro della Corte di Cassazione ha accolto il ricorso promosso dall&#8217;Avv. Alessandro Alfonzo, cassando con rinvio la sentenza della Corte d&#8217;Appello di Torino e affermando un principio di diritto [&#8230;]]]></description>
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<p class="wp-block-paragraph"><em>Cass., Sez. Lav., ord. n. 22304/2026: oltre 374.000 euro di crediti contributivi rimessi in discussione</em></p>



<figure class="wp-block-image size-large"><img fetchpriority="high" decoding="async" width="1024" height="683" src="https://www.studiolegalealfonzo.com/wp-content/uploads/2026/06/ChatGPT-Image-30-giu-2026-12_59_29-1024x683.png" alt="" class="wp-image-1735" srcset="https://www.studiolegalealfonzo.com/wp-content/uploads/2026/06/ChatGPT-Image-30-giu-2026-12_59_29-1024x683.png 1024w, https://www.studiolegalealfonzo.com/wp-content/uploads/2026/06/ChatGPT-Image-30-giu-2026-12_59_29-300x200.png 300w, https://www.studiolegalealfonzo.com/wp-content/uploads/2026/06/ChatGPT-Image-30-giu-2026-12_59_29-768x512.png 768w, https://www.studiolegalealfonzo.com/wp-content/uploads/2026/06/ChatGPT-Image-30-giu-2026-12_59_29.png 1536w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /></figure>



<p class="wp-block-paragraph">Con l&#8217;ordinanza n. 22304/2026, pubblicata il 29 giugno 2026, la Sezione Lavoro della Corte di Cassazione ha accolto il ricorso promosso dall&#8217;<strong>Avv. Alessandro Alfonzo</strong>, cassando con rinvio la sentenza della Corte d&#8217;Appello di Torino e affermando un principio di diritto destinato ad avere un impatto significativo su tutti i procedimenti di riscossione di crediti contributivi risalenti nel tempo.</p>



<p class="wp-block-paragraph">La pronuncia mette un punto fermo su una questione che, nella prassi quotidiana degli enti di riscossione, viene sistematicamente trascurata o forzata a proprio favore: <strong>la richiesta di rateazione di un debito previdenziale già prescritto non vale come riconoscimento del debito né come rinuncia alla prescrizione</strong>, e <strong>la mancata opposizione a un atto di riscossione non consolida un credito la cui prescrizione sia maturata dopo la notifica delle cartelle presupposte</strong>.</p>



<h2 class="wp-block-heading">La vicenda</h2>



<p class="wp-block-paragraph">Tutto nasce da tre cartelle di pagamento per crediti previdenziali: la prima, notificata il 25 settembre 2000, recava un importo iscritto a ruolo di circa 275.725 euro; la seconda, notificata il 9 novembre 2001, di circa 34.384 euro; la terza, notificata il 18 dicembre 2004, di circa 64.571 euro — per un totale complessivo superiore a 374.000 euro. Nessun atto interruttivo della prescrizione risulta notificato per oltre un decennio: solo nel febbraio 2014 arriva la prima intimazione di pagamento, seguita da un&#8217;istanza di rateazione presentata dal contribuente il 31 marzo 2014, mai seguita da alcun versamento.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Su queste basi, sia il Tribunale di Novara sia, in appello, la Corte d&#8217;Appello di Torino avevano respinto le ragioni del contribuente, ritenendo che la richiesta di rateazione costituisse un riconoscimento di debito comportante rinuncia alla prescrizione anteriormente maturata, e che la mancata impugnazione delle successive intimazioni di pagamento avesse comunque reso il credito &#8220;irretrattabile&#8221;, precludendo ogni eccezione successiva, prescrizione compresa.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Una lettura, questa, che l&#8217;Avv. Alfonzo ha contestato sin dal primo grado e che la Suprema Corte ha ora definitivamente smentito.</p>



<h2 class="wp-block-heading">Il principio affermato dalla Cassazione</h2>



<p class="wp-block-paragraph">L&#8217;ordinanza accoglie integralmente il primo motivo di ricorso, richiamando un orientamento già espresso da Cass. ord. n. 6154/2024 e ribadito da Cass. ord. n. 16110/2025, e fissa due principi cardine.</p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>Primo principio</strong>: in materia previdenziale, a differenza che in materia civile, il regime della prescrizione già maturata è sottratto alla disponibilità delle parti, ai sensi dell&#8217;art. 3, comma 9, della legge n. 335/1995. Una volta spirato il termine, la prescrizione ha efficacia <em>estintiva</em> del credito — non semplicemente preclusiva della possibilità di farlo valere in giudizio. Ne discende che un&#8217;istanza di rateazione presentata dopo che la prescrizione si è già compiuta non può in alcun modo valere come riconoscimento del debito né, tantomeno, come rinuncia alla prescrizione: un atto del genere è semplicemente incompatibile con il principio di ordine pubblico dell&#8217;irrinunciabilità della prescrizione contributiva, principio che la Corte fa risalire addirittura all&#8217;art. 55 del r.d.l. 1827/1935 e che le Sezioni Unite (Cass. S.U. n. 23397/2016) hanno esteso a tutte le assicurazioni obbligatorie.</p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>Secondo principio</strong>, di natura processuale ma di portata sostanziale: la Corte d&#8217;Appello non si era pronunciata sull&#8217;eccezione, specificamente sollevata, secondo cui la prescrizione doveva considerarsi indisponibile per legge. Questa omissione integra una violazione dell&#8217;art. 112 c.p.c. per mancata corrispondenza tra chiesto e pronunciato — un vizio che da solo avrebbe giustificato l&#8217;accoglimento del ricorso.</p>



<h2 class="wp-block-heading">Perché questa pronuncia è importante</h2>



<p class="wp-block-paragraph">Il punto davvero rilevante, sul piano pratico, è la distinzione che la Cassazione conferma tra due situazioni che gli enti di riscossione tendono sistematicamente a confondere:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>la prescrizione maturata <strong>prima</strong> della notifica di una cartella mai opposta, che resta effettivamente preclusa una volta decorso il termine di impugnazione (40 giorni per l&#8217;opposizione alla cartella);</li>



<li>la prescrizione che matura <strong>dopo</strong> la notifica della cartella, nel lungo intervallo che spesso intercorre prima che l&#8217;ente di riscossione si attivi con un nuovo atto (un&#8217;intimazione di pagamento, un pignoramento). Questa seconda prescrizione resta sempre eccepibile, perché la mancata opposizione alla cartella produce soltanto l&#8217;effetto sostanziale della irretrattabilità del credito così come accertato a quella data, senza alcuna &#8220;conversione&#8221; del termine di prescrizione breve in quello ordinario decennale ai sensi dell&#8217;art. 2953 c.c. — disposizione che presuppone un titolo giudiziale definitivo, qualità che una cartella esattoriale, atto amministrativo, non possiede.</li>
</ul>



<p class="wp-block-paragraph">In altre parole: l&#8217;inerzia del debitore di fronte a una cartella non opposta non equivale mai a una &#8220;patente in bianco&#8221; per l&#8217;ente creditore, che resta comunque tenuto al rispetto dei termini di prescrizione per ogni successivo atto di recupero. Diversamente, si finirebbe per attribuire all&#8217;Amministrazione la facoltà discrezionale di far rivivere, attraverso una semplice intimazione di pagamento notificata anche dopo molti anni, un credito che il tempo aveva già estinto — con una compressione del diritto di difesa del contribuente non compatibile con l&#8217;art. 24 della Costituzione.</p>



<h2 class="wp-block-heading">Le ricadute pratiche</h2>



<p class="wp-block-paragraph">La pronuncia consolida un argine difensivo prezioso per tutti i contribuenti — lavoratori, professionisti, imprenditori — destinatari di intimazioni di pagamento o atti esecutivi relativi a cartelle previdenziali risalenti, specie quando, come spesso accade, l&#8217;ente della riscossione abbia lasciato trascorrere anni tra la notifica della cartella originaria e il primo atto di sollecito. In questi casi, la richiesta di rateazione presentata dal debitore in buona fede — magari per difficoltà di liquidità, come spesso accade — non può essere strumentalizzata per &#8220;resuscitare&#8221; un debito ormai estinto.</p>



<p class="wp-block-paragraph">La Corte d&#8217;Appello di Torino, in sede di rinvio, dovrà ora riesaminare la vicenda alla luce di questi principi, accertando per ciascuna delle tre cartelle se e quando la prescrizione si fosse effettivamente compiuta prima del primo atto interruttivo validamente notificato.</p>



<p class="wp-block-paragraph"><em>L&#8217; Avv. Alessandro Alfonzo ha assistito il ricorrente in tutti i gradi di giudizio, dal Tribunale di Novara fino alla Corte di Cassazione.</em></p>



<p class="wp-block-paragraph">Scarica l&#8217;Ordinanza della Corte di Cassazione n. 22304/2026 pubblicata il 29.06.2026</p>



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<h3 class="wp-block-heading">Avv. Alessandro Alfonzo – Consulenza legale in diritto bancario e tributario</h3>



<p class="wp-block-paragraph">L&#8217;Avvocato Alessandro Alfonzo, con comprovata esperienza nel diritto bancario e finanziario, offre consulenza e assistenza qualificata a imprese e privati. Per approfondimenti o per richiedere una consulenza mirata alle tue esigenze legali, non esitare a contattarci. Segui il blog per restare aggiornato sulle ultime novità normative e giurisprudenziali.</p>



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		<title>ROTTAMAZIONE DEI TRIBUTI LOCALI DEL COMUNE DI TORINO: UN&#8217;OCCASIONE MANCATA?</title>
		<link>https://www.studiolegalealfonzo.com/rottamazione-dei-tributi-locali-del-comune-di-torino-unoccasione-mancata/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Avv. Alfonzo]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 May 2026 05:54:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
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					<description><![CDATA[Analisi critica del Regolamento per la Definizione Agevolata della Città di Torino e confronto con la &#8220;Rottamazione-quinquies&#8221; statale Il Regolamento per la definizione agevolata delle entrate della Città di Torino, approvato con delibera n. 255 del 18 maggio 2026, si fonda sulla potestà concessa agli enti locali dall&#8217;articolo 1, commi da 102 a 109, della [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
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<h3 class="wp-block-heading"><em>Analisi critica del Regolamento per la Definizione Agevolata della Città di Torino e confronto con la &#8220;Rottamazione-quinquies&#8221; statale</em></h3>



<p class="wp-block-paragraph">Il Regolamento per la definizione agevolata delle entrate della Città di Torino, approvato con delibera n. 255 del 18 maggio 2026, si fonda sulla potestà concessa agli enti locali dall&#8217;articolo 1, commi da 102 a 109, della Legge n. 199/2025. La medesima legge ha introdotto la &#8220;Rottamazione-quinquies&#8221; per i carichi affidati all&#8217;Agente della riscossione nazionale. Sebbene condividano la stessa norma di principio, le due discipline presentano divergenze strutturali che rendono il modello torinese, in una disamina critica, sensibilmente meno vantaggioso per il contribuente.</p>



<hr class="wp-block-separator has-alpha-channel-opacity"/>



<h4 class="wp-block-heading"><strong>1. Ambito di Applicazione: Il Divario Temporale e Oggettivo</strong></h4>



<p class="wp-block-paragraph">La prima e più evidente differenza risiede nell&#8217;ambito di applicazione temporale e oggettivo delle due misure.</p>



<ul class="wp-block-list">
<li><strong>Rottamazione-quinquies (Statale):</strong> Riguarda tutti i carichi affidati all’Agente della riscossione nazionale nel periodo compreso <strong>tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2023</strong>. L&#8217;ambito oggettivo è circoscritto a specifiche tipologie di debito, quali esiti di controlli automatici, contributi previdenziali INPS (con esclusioni) e sanzioni per violazioni del Codice della Strada irrogate da amministrazioni statali.</li>



<li><strong>Definizione Agevolata (Torino):</strong> Si applica ai debiti risultanti dai carichi affidati al Concessionario della Riscossione locale <strong>fino al 31 dicembre 2020</strong>. Sebbene copra un&#8217;ampia gamma di entrate comunali (IMU, TARI, COSAP, sanzioni, ecc.), esclude a priori tutti i carichi degli ultimi cinque anni (2021-2025).</li>
</ul>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>Profilo Critico:</strong> La scelta del Comune di Torino di limitare l&#8217;agevolazione ai carichi antecedenti al 2021 appare estremamente restrittiva e ne depotenzia l&#8217;efficacia. Esclude infatti i debiti formatisi nel periodo di maggiore difficoltà economica post-pandemica, che sono verosimilmente quelli che più necessiterebbero di un intervento agevolativo. Questa limitazione contrasta nettamente con l&#8217;orizzonte temporale più ampio della misura statale.</p>



<hr class="wp-block-separator has-alpha-channel-opacity"/>



<h4 class="wp-block-heading"><strong>2. Il Beneficio Economico: Condizioni e Oneri Nascosti</strong></h4>



<p class="wp-block-paragraph">Entrambe le procedure prevedono l&#8217;abbattimento di sanzioni e interessi. Tuttavia, le modalità di accesso al beneficio rivelano differenze sostanziali.</p>



<p class="wp-block-paragraph">La <strong>Rottamazione-quinquies statale</strong> prevede che il debitore possa estinguere il debito versando unicamente:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>Somme dovute a titolo di capitale;</li>



<li>Spese per le procedure esecutive e diritti di notifica.<br>Sono invece integralmente stralciati gli interessi iscritti a ruolo, le sanzioni, gli interessi di mora e l&#8217;aggio di riscossione.</li>
</ul>



<p class="wp-block-paragraph">Il <strong>Regolamento di Torino</strong> prevede parimenti l&#8217;esclusione di sanzioni e diverse tipologie di interessi (interessi di accertamento, interessi moratori, maggiorazioni), ma impone due condizioni estremamente onerose che non trovano riscontro nella disciplina statale:</p>



<ol class="wp-block-list">
<li><strong>Pagamento integrale dei debiti post-2020:</strong> L&#8217;articolo 4, comma 6, del regolamento torinese subordina l&#8217;accesso alla definizione agevolata per i carichi ante-2021 all&#8217;<strong>integrale pagamento dei debiti relativi a carichi affidati successivamente al 2020</strong>. Questa clausola trasforma la definizione agevolata in uno strumento accessibile solo a chi ha la capacità finanziaria di saldare per intero i debiti più recenti, snaturando la finalità stessa di una misura destinata a soggetti in difficoltà economica.</li>



<li><strong>Ambiguità sull&#8217;aggio:</strong> Mentre la norma statale cancella esplicitamente l&#8217;aggio, il regolamento locale impone il pagamento degli &#8220;oneri di riscossione&#8221;, una dicitura che potrebbe includere una remunerazione per il concessionario analoga all&#8217;aggio, riducendo il beneficio effettivo per il contribuente.</li>
</ol>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>Profilo Critico:</strong> La condizione di cui all&#8217;art. 4, comma 6, è il punto di maggiore criticità del regolamento torinese. Di fatto, essa crea una forte disparità tra i debitori, avvantaggiando coloro che hanno solo debiti datati e penalizzando, fino a escluderli, coloro che hanno anche passività recenti.</p>



<hr class="wp-block-separator has-alpha-channel-opacity"/>



<h4 class="wp-block-heading"><strong>3. Modalità di Pagamento e Decadenza: Piani a Confronto</strong></h4>



<p class="wp-block-paragraph">Anche le opzioni di pagamento e le regole sulla decadenza evidenziano un netto divario a favore della misura statale.</p>



<ul class="wp-block-list">
<li><strong>Rottamazione-quinquies (Statale):</strong>
<ul class="wp-block-list">
<li><strong>Rateazione:</strong> Fino a <strong>54 rate bimestrali</strong> (9 anni), con importo minimo di 100 euro per rata.</li>



<li><strong>Decadenza:</strong> Si verifica al mancato pagamento di <strong>due rate</strong>, anche non consecutive. La tolleranza di cinque giorni sul ritardo è prevista solo per il pagamento in unica soluzione o per l&#8217;ultima rata del piano.</li>
</ul>
</li>



<li><strong>Definizione Agevolata (Torino):</strong>
<ul class="wp-block-list">
<li><strong>Rateazione:</strong> Fino a un massimo di <strong>36 rate mensili</strong> (3 anni).</li>



<li><strong>Pagamento iniziale:</strong> In caso di rateazione, il debitore è tenuto a versare le <strong>prime tre rate</strong> entro 30 giorni dalla ricezione del piano.</li>



<li><strong>Decadenza:</strong> Si verifica al mancato, parziale o tardivo versamento di <strong>una sola rata</strong>, sebbene sia prevista una tolleranza generale di <strong>15 giorni</strong> per ogni scadenza.</li>
</ul>
</li>
</ul>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>Profilo Critico:</strong> Il piano di rateazione statale è tre volte più lungo, offrendo un respiro finanziario incomparabilmente maggiore. La richiesta del Comune di Torino di versare tre rate in un&#8217;unica soluzione iniziale costituisce una barriera all&#8217;ingresso significativa. Sebbene la tolleranza di 15 giorni per ogni rata sia più generosa di quella statale (limitata a pochi casi), la decadenza al primo inadempimento (superati i 15 giorni) rende il piano torinese molto più rischioso e meno flessibile rispetto alla regola statale delle &#8220;due rate&#8221;.</p>



<hr class="wp-block-separator has-alpha-channel-opacity"/>



<h4 class="wp-block-heading"><strong>4. Effetti su Procedure e Contenziosi: Una Tutela Incompleta</strong></h4>



<p class="wp-block-paragraph">Le tutele offerte al contribuente durante la procedura di definizione rappresentano un altro elemento di forte divergenza.</p>



<ul class="wp-block-list">
<li><strong>Rottamazione-quinquies (Statale):</strong> La presentazione della domanda, per prassi consolidata e come implicitamente desumibile dalle norme, congela la situazione debitoria, inibendo l&#8217;avvio di nuove procedure esecutive e cautelari e sospendendo quelle in corso Cit. 8.</li>



<li><strong>Definizione Agevolata (Torino):</strong> L&#8217;articolo 6 del regolamento è esplicito nel prevedere che, a seguito della presentazione dell&#8217;istanza: Restano salvi i fermi amministrativi e proseguono le procedure esecutive pendenti alla data di presentazione dell’istanza.</li>
</ul>



<p class="wp-block-paragraph">Inoltre, la gestione del contenzioso pendente è più gravosa:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li><strong>Stato:</strong> La giurisprudenza di legittimità, supportata da norme di interpretazione autentica, ha stabilito che il perfezionamento della definizione (con il pagamento della prima rata) porta all&#8217;<strong>estinzione d&#8217;ufficio del giudizio</strong> Cit. 4.</li>



<li><strong>Torino:</strong> L&#8217;articolo 4, comma 5, e l&#8217;articolo 8, comma 3, pongono in capo al debitore l&#8217;onere di depositare una formale <strong>dichiarazione di rinuncia</strong> al giudizio entro un termine perentorio, pena la <strong>decadenza dalla definizione agevolata</strong> per i debiti oggetto di contenzioso.</li>
</ul>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>Profilo Critico:</strong> La scelta di non sospendere le procedure esecutive in corso rende l&#8217;adesione alla definizione torinese poco appetibile per i soggetti già colpiti da pignoramenti o altre azioni di recupero. L&#8217;onere di rinunciare attivamente al giudizio, con il rischio di decadenza, rappresenta un aggravio procedurale e un potenziale tranello per i contribuenti meno assistiti, in contrasto con il meccanismo più garantista previsto a livello nazionale.</p>



<hr class="wp-block-separator has-alpha-channel-opacity"/>



<h4 class="wp-block-heading"><strong>Conclusioni</strong></h4>



<p class="wp-block-paragraph">Sebbene il Regolamento della Città di Torino si ponga l&#8217;obiettivo di agevolare i contribuenti, l&#8217;analisi comparativa con la &#8220;Rottamazione-quinquies&#8221; statale ne evidenzia i numerosi limiti. La restrizione temporale al 2020, l&#8217;onerosa condizione di saldo dei debiti recenti, la durata ridotta della rateazione, l&#8217;elevato esborso iniziale e, soprattutto, la debole protezione dalle procedure esecutive in corso e l&#8217;aggravio nella gestione dei contenziosi, delineano uno strumento significativamente meno vantaggioso e accessibile. La discrezionalità concessa dalla legge nazionale Cit. 1 è stata esercitata dal Comune di Torino in senso marcatamente prudenziale e a favore dell&#8217;ente creditore, sacrificando in larga misura la portata agevolativa che dovrebbe caratterizzare tali misure.</p>



<div style="height:50px" aria-hidden="true" class="wp-block-spacer"></div>



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<h3 class="wp-block-heading">Avv. Alessandro Alfonzo – Consulenza legale in diritto bancario e tributario</h3>



<p class="wp-block-paragraph">L&#8217;Avvocato Alessandro Alfonzo, con comprovata esperienza nel diritto bancario e finanziario, offre consulenza e assistenza qualificata a imprese e privati. Per approfondimenti o per richiedere una consulenza mirata alle tue esigenze legali, non esitare a contattarci. Segui il blog per restare aggiornato sulle ultime novità normative e giurisprudenziali.</p>



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		<title>TRIBUNALE DI PALERMO: ACCOLTA OPPOSIZIONE TARDIVA A DECRETO INGIUNTIVO DA OLTRE 45 MILA EURO NEI CONFRONTI DEL FIDEIUSSORE-CONSUMATORE</title>
		<link>https://www.studiolegalealfonzo.com/tribunale-di-palermo-accolta-opposizione-tardiva-a-decreto-ingiuntivo-da-oltre-45-mila-euro-nei-confronti-del-fideiussore-consumatore/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Avv. Alfonzo]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 May 2026 09:49:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.studiolegalealfonzo.com/?p=1706</guid>

					<description><![CDATA[Con sentenza n. 3220/2026 del 13 maggio 2026 è stata dichiarata la nullità della clausola derogatoria dell&#8217;art. 1957 c.c. e revocato il decreto ingiuntivo Importante pronuncia del Tribunale di Palermo in materia di tutela del fideiussore-consumatore e nullità delle clausole vessatorie inserite nei contratti bancari. Con la sentenza n. 3220/2026 del 13 maggio 2026, il [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<figure class="wp-block-image size-large"><img decoding="async" width="1024" height="683" src="https://www.studiolegalealfonzo.com/wp-content/uploads/2026/05/ChatGPT-Image-14-mag-2026-11_48_03-1024x683.png" alt="" class="wp-image-1708" srcset="https://www.studiolegalealfonzo.com/wp-content/uploads/2026/05/ChatGPT-Image-14-mag-2026-11_48_03-1024x683.png 1024w, https://www.studiolegalealfonzo.com/wp-content/uploads/2026/05/ChatGPT-Image-14-mag-2026-11_48_03-300x200.png 300w, https://www.studiolegalealfonzo.com/wp-content/uploads/2026/05/ChatGPT-Image-14-mag-2026-11_48_03-768x512.png 768w, https://www.studiolegalealfonzo.com/wp-content/uploads/2026/05/ChatGPT-Image-14-mag-2026-11_48_03.png 1536w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /></figure>



<p class="wp-block-paragraph"><em>Con sentenza n. 3220/2026 del 13 maggio 2026 è stata dichiarata la nullità della clausola derogatoria dell&#8217;art. 1957 c.c. e revocato il decreto ingiuntivo </em></p>



<p class="wp-block-paragraph">Importante pronuncia del Tribunale di Palermo in materia di tutela del fideiussore-consumatore e nullità delle clausole vessatorie inserite nei contratti bancari. Con la sentenza n. 3220/2026 del 13 maggio 2026, il Giudice ha revocato un decreto ingiuntivo di oltre 45 mila euro emesso nei confronti di una garante, dichiarandone la liberazione per intervenuta decadenza della banca ex art. 1957 c.c.</p>



<p class="wp-block-paragraph">La causa è stata patrocinata congiuntamente dagli Avv.ti <strong>Alessandro Alfonzo</strong> e <strong>Rosalinda Salemi</strong>.</p>



<h2 class="wp-block-heading">Il caso: fideiussione bancaria e opposizione tardiva</h2>



<p class="wp-block-paragraph">La vicenda trae origine da un decreto ingiuntivo ottenuto nel 2012 da un Istituto di credito nei confronti del debitore principale e della coniuge garante, chiamata a rispondere quale fideiussore in forza di fideiussioni sottoscritte nel 1986 e nel 2004, per una somma complessiva pari ad euro 45.838,57 oltre interessi e spese.</p>



<p class="wp-block-paragraph">L’opponente ha proposto opposizione tardiva deducendo la nullità della clausola contrattuale con cui il fideiussore dispensava la banca dall’onere di agire entro il termine previsto dall’art. 1957 c.c., sostenendo la natura vessatoria della previsione ai sensi dell’art. 33 del Codice del Consumo.</p>



<h2 class="wp-block-heading">Il punto centrale: la garante qualificata come consumatrice</h2>



<p class="wp-block-paragraph">Uno degli aspetti più rilevanti della pronuncia riguarda il riconoscimento della qualità di consumatore in capo alla fideiubente.</p>



<p class="wp-block-paragraph">La difesa ha infatti dimostrato, attraverso la produzione della visura camerale storica della ditta individuale del marito, che la garante non aveva mai ricoperto alcun ruolo nell’attività imprenditoriale del coniuge, risultando legata al debitore principale esclusivamente dal rapporto matrimoniale.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Il Tribunale ha quindi affermato che non erano emersi elementi idonei a dimostrare che la garanzia fosse espressione di attività imprenditoriale o professionale della garante oppure funzionale allo svolgimento della stessa, richiamando espressamente la fondamentale pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 5868/2023.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Si tratta di un passaggio estremamente importante, perché conferma un principio ormai consolidato: il semplice rapporto di coniugio con l’imprenditore non basta ad escludere la tutela consumeristica del fideiussore.</p>



<h2 class="wp-block-heading">La clausola derogatoria dell’art. 1957 c.c. è vessatoria</h2>



<p class="wp-block-paragraph">Accertata la qualità di consumatrice dell’opponente, il Tribunale ha dichiarato vessatoria la clausola contenuta nella fideiussione del 1986 con cui il fideiussore dispensava la banca dal rispetto dei termini previsti dall’art. 1957 c.c.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Secondo il Giudice, la previsione determinava un significativo squilibrio contrattuale a danno del consumatore, poiché consentiva all’istituto di credito di prolungare indefinitamente il tempo entro cui agire contro il garante.</p>



<p class="wp-block-paragraph">La sentenza richiama sul punto:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>Cass. SS.UU. n. 5868/2023;</li>



<li>Cass. n. 27558/2023;</li>



<li>Cass. n. 24262/2008.</li>
</ul>



<p class="wp-block-paragraph">Il Tribunale ha inoltre ribadito che la mera doppia sottoscrizione ex art. 1341 c.c. non è sufficiente a superare la presunzione di vessatorietà prevista dalla disciplina consumeristica, in assenza della prova di una trattativa individuale seria ed effettiva.</p>



<h2 class="wp-block-heading">La conseguenza: liberazione del fideiussore</h2>



<p class="wp-block-paragraph">Una volta dichiarata la nullità della clausola derogatoria, il Tribunale ha applicato nuovamente la disciplina ordinaria dell’art. 1957 c.c.</p>



<p class="wp-block-paragraph">È stato quindi accertato che la banca aveva comunicato la decadenza dal beneficio del termine nel 2009, ma aveva agito giudizialmente soltanto nel 2012 mediante ricorso monitorio, ben oltre il termine semestrale previsto dalla legge.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Da qui la declaratoria di decadenza del creditore e la conseguente liberazione della fideiubente, con revoca integrale del decreto ingiuntivo.</p>



<h2 class="wp-block-heading">Una pronuncia significativa per la tutela dei garanti</h2>



<p class="wp-block-paragraph">La decisione del Tribunale di Palermo si inserisce nel solco dell’orientamento giurisprudenziale più recente volto a rafforzare la tutela del fideiussore-consumatore nei rapporti bancari.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Particolarmente significativa appare l’affermazione secondo cui il rapporto di coniugio con il debitore principale non implica automaticamente un coinvolgimento nell’attività imprenditoriale garantita. È invece necessario verificare concretamente se il garante abbia assunto un ruolo professionale o gestionale nell’impresa.</p>



<p class="wp-block-paragraph">La sentenza conferma inoltre come le clausole di deroga all’art. 1957 c.c., frequentemente presenti nei modelli bancari standardizzati, possano essere dichiarate nulle quando determinano uno squilibrio significativo a danno del consumatore, con conseguenze potenzialmente decisive sulla validità della pretesa creditoria e sulla liberazione del fideiussore.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Scarica la sentenza del Tribunale di Palermo n. 3220/2026 del 13.05.2026</p>



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<h3 class="wp-block-heading">Avv. Alessandro Alfonzo – Consulenza legale in diritto bancario e tributario</h3>



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		<title>Bonus ristrutturazione e nozione di “intero fabbricato”: la CGT di Torino accoglie il ricorso contro il diniego dell’Agenzia delle Entrate</title>
		<link>https://www.studiolegalealfonzo.com/bonus-ristrutturazione-e-nozione-di-intero-fabbricato-la-cgt-di-torino-accoglie-il-ricorso-contro-il-diniego-dellagenzia-delle-entrate/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Avv. Alfonzo]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 May 2026 14:53:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.studiolegalealfonzo.com/?p=1701</guid>

					<description><![CDATA[CGT Torino, Sez. II, sent. n. 382/2026 depositata il 4 maggio 2026 – Accolto il ricorso sul bonus ristrutturazione: decisiva la ricostruzione storica e catastale dell’immobile ai fini dell’interpretazione del concetto di “intero fabbricato” ex art. 16-bis TUIR Con la sentenza n. 357/2026, depositata il 29 aprile 2026, la Corte di Giustizia Tributaria di primo [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<figure class="wp-block-image size-large"><img loading="lazy" decoding="async" width="1024" height="683" src="https://www.studiolegalealfonzo.com/wp-content/uploads/2026/05/ChatGPT-Image-6-mag-2026-16_52_37-1024x683.png" alt="" class="wp-image-1703" srcset="https://www.studiolegalealfonzo.com/wp-content/uploads/2026/05/ChatGPT-Image-6-mag-2026-16_52_37-1024x683.png 1024w, https://www.studiolegalealfonzo.com/wp-content/uploads/2026/05/ChatGPT-Image-6-mag-2026-16_52_37-300x200.png 300w, https://www.studiolegalealfonzo.com/wp-content/uploads/2026/05/ChatGPT-Image-6-mag-2026-16_52_37-768x512.png 768w, https://www.studiolegalealfonzo.com/wp-content/uploads/2026/05/ChatGPT-Image-6-mag-2026-16_52_37.png 1536w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /></figure>



<p class="wp-block-paragraph"><em>CGT Torino, Sez. II, sent. n. 382/2026 depositata il 4 maggio 2026 – Accolto il ricorso sul bonus ristrutturazione: decisiva la ricostruzione storica e catastale dell’immobile ai fini dell’interpretazione del concetto di “intero fabbricato” ex art. 16-bis TUIR</em></p>



<p class="wp-block-paragraph">Con la sentenza n. 357/2026, depositata il 29 aprile 2026, la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Torino ha accolto il ricorso proposto avverso il disconoscimento delle detrazioni fiscali previste dall’art. 16-bis, comma 3, TUIR, relative all’acquisto di unità immobiliari derivanti da interventi di ristrutturazione edilizia.</p>



<p class="wp-block-paragraph">La controversia nasceva dal rigetto parziale di un rimborso IRPEF richiesto in sede di dichiarazione dei redditi. Secondo l’Agenzia delle Entrate, i lavori eseguiti dall’impresa venditrice non avrebbero riguardato “l’intero fabbricato”, requisito richiesto dalla normativa agevolativa, ma soltanto una porzione di un più ampio edificio condominiale. Per questa ragione, l’Ufficio aveva disconosciuto sia la detrazione per ristrutturazione sia il collegato bonus mobili.</p>



<p class="wp-block-paragraph">La difesa dei contribuenti, affidata all&#8217;<strong>Avv. Alessandro Alfonzo</strong>, si è concentrata su due profili fondamentali.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Il primo riguardava la corretta qualificazione urbanistica dell’intervento edilizio. L’Agenzia aveva infatti attribuito rilievo ad una SCIA in variante, qualificando l’intervento come mera manutenzione straordinaria. Nel corso del giudizio è stato invece evidenziato come il titolo edilizio principale fosse costituito da un Permesso di Costruire rilasciato per un intervento di “ristrutturazione edilizia pesante” ai sensi dell’art. 10, comma 1, lett. c), del D.P.R. 380/2001, avente ad oggetto la trasformazione di locali commerciali e produttivi in nuove unità abitative.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Il secondo profilo — centrale nella controversia — riguardava il significato della locuzione “intero fabbricato” contenuta nell’art. 16-bis TUIR.</p>



<p class="wp-block-paragraph">L’impostazione sostenuta dall’Ufficio era fondata su una lettura rigidamente formale della norma: poiché i lavori non avevano interessato il sovrastante condominio di sei piani, l’agevolazione non sarebbe stata riconoscibile. </p>



<p class="wp-block-paragraph">Determinante si è rivelata la memoria illustrativa depositata nel corso del giudizio, frutto di un articolato lavoro di ricerca documentale e tecnica: regolamenti condominiali storici, visure storiche catastali, titoli edilizi e documentazione urbanistica hanno consentito di ricostruire l’autonomia del fabbricato oggetto dell’intervento</p>



<p class="wp-block-paragraph">Attraverso regolamenti condominiali storici, un lavoro di ricerca delle visure storiche catastali e documentazione urbanistica è stato possibile dimostrare che il complesso interessato dall’intervento:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>aveva accessi autonomi;</li>



<li>disponeva di impianti indipendenti;</li>



<li>possedeva una distinta origine catastale;</li>



<li>non apparteneva originariamente al fabbricato condominiale principale.</li>
</ul>



<p class="wp-block-paragraph">La Corte ha condiviso tale impostazione, affermando che non poteva essere ricondotto “ad un unico condominio lo stabile ricavato dall’ex capannone e il distinto fabbricato condominiale preesistente”, riconoscendo quindi l’erroneità del presupposto fattuale posto alla base del diniego dell’Agenzia delle Entrate.</p>



<p class="wp-block-paragraph">La pronuncia assume particolare interesse perché valorizza un’interpretazione sostanziale della disciplina agevolativa, fondata sulla reale autonomia urbanistica e funzionale del complesso immobiliare oggetto di ristrutturazione, evitando una lettura eccessivamente formalistica del requisito dell’“intero fabbricato”.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Il caso dimostra inoltre come, nel processo tributario, la ricostruzione documentale e storica dei fatti possa assumere un ruolo decisivo, soprattutto nelle controversie che coinvolgono il rapporto tra normativa fiscale, disciplina urbanistica e risultanze catastali.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Scarica la sentenza CGT Torino n. 382/2026</p>



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<h3 class="wp-block-heading">Avv. Alessandro Alfonzo – Consulenza legale in diritto bancario e tributario</h3>



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		<title>Pensioni estere e doppia imposizione: la CGT di Pescara conferma il diritto al rimborso IRPEF</title>
		<link>https://www.studiolegalealfonzo.com/pensioni-estere-e-doppia-imposizione-la-cgt-di-pescara-conferma-il-diritto-al-rimborso-irpef/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Avv. Alfonzo]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 May 2026 06:45:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.studiolegalealfonzo.com/?p=1694</guid>

					<description><![CDATA[Pensioni estere. Con la sentenza n. 264/2026, depositata il 15 aprile 2026, la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Pescara ha affrontato un tema di grande interesse pratico: la tassazione delle pensioni percepite da soggetti residenti all’estero e il diritto al rimborso delle ritenute operate in Italia. La decisione si inserisce in un [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<figure class="wp-block-image size-large"><img loading="lazy" decoding="async" width="1024" height="683" src="https://www.studiolegalealfonzo.com/wp-content/uploads/2026/05/ChatGPT-Image-5-mag-2026-08_51_36-1024x683.png" alt="" class="wp-image-1699" srcset="https://www.studiolegalealfonzo.com/wp-content/uploads/2026/05/ChatGPT-Image-5-mag-2026-08_51_36-1024x683.png 1024w, https://www.studiolegalealfonzo.com/wp-content/uploads/2026/05/ChatGPT-Image-5-mag-2026-08_51_36-300x200.png 300w, https://www.studiolegalealfonzo.com/wp-content/uploads/2026/05/ChatGPT-Image-5-mag-2026-08_51_36-768x512.png 768w, https://www.studiolegalealfonzo.com/wp-content/uploads/2026/05/ChatGPT-Image-5-mag-2026-08_51_36.png 1536w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /></figure>



<p class="wp-block-paragraph">Pensioni estere. <em>Con la sentenza n. 264/2026, depositata il 15 aprile 2026, la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Pescara ha affrontato un tema di grande interesse pratico: la tassazione delle pensioni percepite da soggetti residenti all’estero e il diritto al rimborso delle ritenute operate in Italia.</em></p>



<p class="wp-block-paragraph">La decisione si inserisce in un filone giurisprudenziale ormai sempre più consolidato e offre chiarimenti importanti sia sul piano sostanziale sia su quello probatorio.</p>



<hr class="wp-block-separator has-alpha-channel-opacity"/>



<h3 class="wp-block-heading">Il caso: pensionato residente in Portogallo e rimborso negato</h3>



<p class="wp-block-paragraph">La vicenda trae origine dal silenzio-rifiuto opposto dall’Agenzia delle Entrate all’istanza di rimborso presentata da un contribuente italiano, fiscalmente residente in Portogallo, relativa alle ritenute IRPEF e addizionali applicate sulla pensione percepita nell’anno 2022, per un importo complessivo di euro 10.408,01.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Il contribuente aveva fondato la propria richiesta sull’art. 18 della Convenzione tra Italia e Portogallo contro le doppie imposizioni, secondo cui le pensioni private sono imponibili esclusivamente nello Stato di residenza.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Nonostante ciò, l’Amministrazione finanziaria aveva contestato:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>l’assenza di un idoneo certificato convenzionale;</li>



<li>la presunta permanenza della residenza fiscale in Italia, in ragione dei legami familiari.</li>
</ul>



<hr class="wp-block-separator has-alpha-channel-opacity"/>



<h3 class="wp-block-heading">La decisione: prevale la Convenzione internazionale</h3>



<p class="wp-block-paragraph">La Corte ha accolto integralmente il ricorso, proposto dall&#8217;Avv. Alessandro Alfonzo, affermando con chiarezza che la controversia deve essere risolta alla luce della Convenzione bilaterale, la quale prevale sulla normativa interna in virtù del suo carattere speciale.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Richiamando espressamente l’art. 18 della Convenzione, il Collegio ha ribadito che le pensioni corrisposte a un residente di uno Stato contraente sono imponibili soltanto in tale Stato</p>



<p class="wp-block-paragraph">Da ciò discende l’illegittimità delle ritenute operate in Italia e il conseguente diritto al rimborso.</p>



<hr class="wp-block-separator has-alpha-channel-opacity"/>



<h3 class="wp-block-heading">Il nodo centrale: l’onere della prova</h3>



<p class="wp-block-paragraph">Uno dei profili più rilevanti della sentenza riguarda il tema dell’onere probatorio nei giudizi di rimborso.</p>



<p class="wp-block-paragraph">La Corte richiama l’art. 7, comma 5-bis, del D.Lgs. n. 546/1992, evidenziando che, in tali controversie, il contribuente è tenuto a dimostrare i presupposti del diritto vantato.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Tuttavia, una volta fornita documentazione idonea – nel caso di specie, il certificato di residenza fiscale rilasciato dall’autorità portoghese – l’Amministrazione non può limitarsi a contestazioni generiche, ma deve offrire prova contraria concreta, cosa che nel caso in esame non è avvenuta.</p>



<hr class="wp-block-separator has-alpha-channel-opacity"/>



<h3 class="wp-block-heading">Il principio chiave: “full liability to tax”</h3>



<p class="wp-block-paragraph">Particolarmente significativa è l’adesione del Collegio al consolidato orientamento della Corte di Cassazione in materia di doppia imposizione internazionale.</p>



<p class="wp-block-paragraph">La sentenza richiama infatti il principio secondo cui, ai fini dell’applicazione delle Convenzioni, la nozione di residenza fiscale implica il <strong>potenziale assoggettamento a tassazione nello Stato estero</strong>, e non l’effettivo pagamento delle imposte.</p>



<p class="wp-block-paragraph">In tal senso vengono richiamate, tra le altre:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>Cass. n. 10706/2019</li>



<li>Cass. n. 6583/2011</li>



<li>Cass. n. 3343/2023</li>



<li>Cass. n. 18920/2023</li>
</ul>



<p class="wp-block-paragraph">Il Collegio ribadisce quindi che il trattamento pensionistico non è imponibile in Italia indipendentemente dall’effettivo prelievo fiscale subito nello Stato estero</p>



<hr class="wp-block-separator has-alpha-channel-opacity"/>



<h3 class="wp-block-heading">Il certificato estero: niente formalismi inutili</h3>



<p class="wp-block-paragraph">Altro passaggio di rilievo riguarda il valore probatorio del certificato di residenza fiscale estera.</p>



<p class="wp-block-paragraph">La Corte, in linea con la giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 30779/2023), afferma che:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>non sono richieste formule particolari;</li>



<li>non è necessario un esplicito richiamo alla Convenzione;</li>



<li>è sufficiente che il documento attesti l’assoggettamento a tassazione nello Stato estero.</li>
</ul>



<p class="wp-block-paragraph">Si tratta di un chiarimento importante, che limita prassi amministrative eccessivamente formalistiche.</p>



<hr class="wp-block-separator has-alpha-channel-opacity"/>



<h3 class="wp-block-heading">Residenza fiscale: serve una valutazione concreta</h3>



<p class="wp-block-paragraph">Sul tema della residenza fiscale, la sentenza richiama sia la giurisprudenza nazionale sia quella unionale.</p>



<p class="wp-block-paragraph">In particolare, vengono richiamati:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>Cass. n. 29635/2022</li>



<li>Cass. n. 21694/2020</li>



<li>Cass. n. 24246/2011</li>



<li>la giurisprudenza della Corte di Giustizia UE (tra cui causa C-262/99, <em>Louloudakis</em>)</li>
</ul>



<p class="wp-block-paragraph">Il principio affermato è chiaro:<br>la residenza deve essere individuata sulla base del <strong>centro effettivo degli interessi personali ed economici</strong>, valutato in concreto e non sulla base di presunzioni.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Nel caso di specie, la Corte ha ritenuto che il contribuente avesse effettivamente trasferito in Portogallo il proprio centro di vita.</p>



<hr class="wp-block-separator has-alpha-channel-opacity"/>



<h3 class="wp-block-heading">Conclusioni</h3>



<p class="wp-block-paragraph">La sentenza n. 264/2026 della CGT di Pescara rappresenta un ulteriore tassello in un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato.</p>



<p class="wp-block-paragraph">In particolare, essa conferma che:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>le pensioni private sono tassate esclusivamente nello Stato di residenza;</li>



<li>è sufficiente dimostrare la residenza fiscale estera;</li>



<li>non è necessario provare l’effettivo pagamento delle imposte;</li>



<li>l’Amministrazione finanziaria non può fondare le proprie contestazioni su mere presunzioni.</li>
</ul>



<p class="wp-block-paragraph">Si tratta di un principio di grande rilevanza pratica, destinato ad avere un impatto significativo su numerosi contenziosi analoghi.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Scarica la sentenza n. 264/2026 della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Pescara</p>



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<h3 class="wp-block-heading">Avv. Alessandro Alfonzo – Consulenza legale in diritto bancario e tributario</h3>



<p class="wp-block-paragraph">L&#8217;Avvocato Alessandro Alfonzo, con comprovata esperienza nel diritto bancario e finanziario, offre consulenza e assistenza qualificata a imprese e privati. Per approfondimenti o per richiedere una consulenza mirata alle tue esigenze legali, non esitare a contattarci. Segui il blog per restare aggiornato sulle ultime novità normative e giurisprudenziali.</p>



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			</item>
		<item>
		<title>ESECUZIONE IMMOBILIARE DICHIARATA ILLEGITTIMA: DECISIVA LA CARENZA DI PROVA SULLA CESSIONE DEL CREDITO</title>
		<link>https://www.studiolegalealfonzo.com/esecuzione-immobiliare-dichiarata-illegittima-decisiva-la-carenza-di-prova-sulla-cessione-del-credito/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Avv. Alfonzo]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 Apr 2026 10:25:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.studiolegalealfonzo.com/?p=1679</guid>

					<description><![CDATA[Il Tribunale di Termini Imerese ha riconosciuto la fondatezza delle nostre contestazioni sulla catena delle cessioni e sull’inidoneità della prova documentale prodotta dalla cessionaria del credito. Con la sentenza n. 764 del 17 aprile 2026 il Tribunale di Termini Imerese ha accolto integralmente un’opposizione all’esecuzione proposta nell’ambito di una procedura esecutiva immobiliare, facendo propri i [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
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<p class="wp-block-paragraph"><em>Il Tribunale di Termini Imerese ha riconosciuto la fondatezza delle nostre contestazioni sulla catena delle cessioni e sull’inidoneità della prova documentale prodotta dalla cessionaria del credito.</em></p>



<p class="wp-block-paragraph">Con la sentenza n. 764 del 17 aprile 2026 il Tribunale di Termini Imerese ha accolto integralmente un’opposizione all’esecuzione proposta nell’ambito di una procedura esecutiva immobiliare, facendo propri i principali argomenti difensivi sviluppati dall’Avv. Alessandro Alfonzo in materia di cessione in blocco dei crediti.</p>



<p class="wp-block-paragraph">La decisione riveste particolare rilievo perché affronta uno dei temi più controversi nella prassi del contenzioso bancario: la prova della titolarità del credito da parte del soggetto che agisce quale cessionario ai sensi dell’art. 58 T.U.B.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Sin dall’atto introduttivo, la difesa ha impostato la controversia su un punto dirimente: la titolarità del credito non può essere presunta né desunta da elementi generici, ma deve essere rigorosamente provata dal soggetto che agisce in via esecutiva, trattandosi di fatto costitutivo della pretesa ai sensi dell’art. 2697 c.c. Tale impostazione è stata integralmente recepita dal Tribunale, che ha ricondotto la questione nell’ambito del merito della domanda e non in quello della mera legittimazione processuale.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Uno degli aspetti centrali della strategia difensiva ha riguardato la contestazione dell’idoneità probatoria degli avvisi di cessione pubblicati in Gazzetta Ufficiale. Il Tribunale ha condiviso tale impostazione, richiamando i più recenti arresti della Corte di Cassazione e affermando che la pubblicazione ex art. 58 T.U.B. ha funzione meramente informativa e notificatoria, ma non costituisce prova della titolarità del credito, potendo al più assumere valore indiziario.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Decisivo è stato inoltre il tema della catena delle cessioni. La difesa aveva evidenziato come, in presenza di operazioni traslative successive, il cessionario finale sia onerato di dimostrare l’intero percorso del credito, senza lacune. Il Tribunale ha fatto proprio questo principio, affermando che i diversi passaggi devono essere considerati tra loro logicamente e giuridicamente inscindibili e che la mancata prova anche di uno solo di essi è sufficiente a escludere la titolarità del credito.</p>



<p class="wp-block-paragraph">In questo contesto si colloca il passaggio più significativo della sentenza, nel quale il giudice chiarisce il livello di rigore richiesto nella verifica probatoria. Il Tribunale afferma infatti che è necessario accertare se la documentazione prodotta sia idonea a dimostrare, con precisione e univocità, l’inclusione dello specifico credito nelle operazioni di cessione, escludendo qualsiasi margine di incertezza. Tale affermazione è stata ulteriormente rafforzata dal rilievo secondo cui ciò si impone “a maggior ragione alla luce delle puntuali contestazioni svolte dall’opponente, il quale ha evidenziato che la parte opposta non ha dimostrato la sussistenza di tutti i requisiti cumulativi richiesti dagli avvisi di cessione ai fini dell’inclusione del singolo credito nell’operazione traslativa, con particolare riguardo al requisito della previa classificazione del debitore a sofferenza comunicata alla Centrale dei Rischi entro il termine espressamente previsto nell’avviso pubblicato il 14 gennaio 2017”.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Si tratta di un passaggio di estrema rilevanza, perché recepisce integralmente una delle principali linee difensive sviluppate nel giudizio, ossia la necessità di verificare in concreto la ricorrenza di tutti i criteri selettivi previsti dagli avvisi di cessione, e non limitarsi a una loro generica evocazione.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Parimenti, il Tribunale ha condiviso le censure relative all’inidoneità della documentazione prodotta dalla controparte. In linea con quanto sostenuto dalla difesa, sono state ritenute insufficienti le dichiarazioni unilaterali provenienti da istituti di credito, così come le schede interne, gli estratti e le comunicazioni relative alla classificazione del credito, qualificati come elementi privi di valore negoziale e, quindi, non idonei a dimostrare l’effettivo trasferimento del rapporto.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Un ulteriore punto qualificante della decisione riguarda il mancato riscontro tra i codici identificativi della posizione debitoria e quelli indicati negli avvisi di cessione. Anche su questo profilo il Tribunale ha recepito le contestazioni difensive, rilevando l’assenza di un collegamento oggettivo e verificabile tra il credito azionato e la massa dei crediti ceduti.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Pur riconoscendo l’idoneità della documentazione relativa all’ultimo passaggio della catena traslativa, il Tribunale ha affermato un principio di grande rilievo pratico: la prova della cessione finale non può colmare il difetto di prova relativo al primo trasferimento. In assenza della dimostrazione dell’effettivo acquisto del credito da parte del soggetto intermedio, non può ritenersi provata la titolarità in capo al cessionario finale.</p>



<p class="wp-block-paragraph">La conseguenza è stata l’accoglimento integrale dell’opposizione e la declaratoria di illegittimità dell’azione esecutiva. Il Tribunale ha infatti ribadito che la titolarità del credito costituisce presupposto indefettibile dell’azione esecutiva e che la sua mancanza assume carattere pregiudiziale e assorbente rispetto a ogni altra questione.</p>



<p class="wp-block-paragraph">La pronuncia conferma, con particolare chiarezza, che non è più possibile fondare l’azione esecutiva su presunzioni o su documentazione generica. Il cessionario deve fornire una prova rigorosa, completa e documentalmente verificabile dell’intera vicenda traslativa.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Per lo Studio Legale Alfonzo, si tratta di una decisione di grande importanza, che valorizza un’impostazione difensiva sempre più centrale nel contenzioso bancario e che trova oggi pieno riconoscimento anche nella giurisprudenza di merito.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Scarica la sentenza del Tribunale di Termini Imerese n. 764/2026</p>



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<h3 class="wp-block-heading">Avv. Alessandro Alfonzo – Consulenza legale in diritto bancario e tributario</h3>



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		<item>
		<title>Fondo patrimoniale e ipoteca esattoriale: la Cassazione rafforza l’onere probatorio del contribuente</title>
		<link>https://www.studiolegalealfonzo.com/fondo-patrimoniale-e-ipoteca-esattoriale-la-cassazione-rafforza-lonere-probatorio-del-contribuente/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Avv. Alfonzo]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Apr 2026 13:58:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.studiolegalealfonzo.com/?p=1675</guid>

					<description><![CDATA[Nota a Cass. civ., Sez. V, ord. 3 aprile 2026, n. 8394 La Corte di Cassazione, con l’ordinanza 3 aprile 2026, n. 8394, si inserisce nel solco di un orientamento ormai consolidato in materia di fondo patrimoniale, ma ne rafforza in modo significativo la portata applicativa, soprattutto sotto il profilo probatorio. La Corte ribadisce che [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<figure class="wp-block-image size-large"><img loading="lazy" decoding="async" width="1024" height="683" src="https://www.studiolegalealfonzo.com/wp-content/uploads/2026/04/ChatGPT-Image-17-apr-2026-15_54_23-1024x683.png" alt="" class="wp-image-1676" srcset="https://www.studiolegalealfonzo.com/wp-content/uploads/2026/04/ChatGPT-Image-17-apr-2026-15_54_23-1024x683.png 1024w, https://www.studiolegalealfonzo.com/wp-content/uploads/2026/04/ChatGPT-Image-17-apr-2026-15_54_23-300x200.png 300w, https://www.studiolegalealfonzo.com/wp-content/uploads/2026/04/ChatGPT-Image-17-apr-2026-15_54_23-768x512.png 768w, https://www.studiolegalealfonzo.com/wp-content/uploads/2026/04/ChatGPT-Image-17-apr-2026-15_54_23.png 1536w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /></figure>



<p class="wp-block-paragraph"><em>Nota a Cass. civ., Sez. V, ord. 3 aprile 2026, n. 8394</em></p>



<p class="wp-block-paragraph">La Corte di Cassazione, con l’ordinanza 3 aprile 2026, n. 8394, si inserisce nel solco di un orientamento ormai consolidato in materia di fondo patrimoniale, ma ne rafforza in modo significativo la portata applicativa, soprattutto sotto il profilo probatorio. La Corte ribadisce che l’iscrizione ipotecaria ex art. 77 D.P.R. 602/1973 è ammissibile anche sui beni conferiti nel fondo patrimoniale, purché ricorrano le condizioni di cui all’art. 170 c.c., ossia che il debito sia stato contratto per i bisogni della famiglia oppure che il creditore non fosse a conoscenza della sua estraneità a tali bisogni. Si tratta di un principio già affermato in precedenti arresti, tra cui <strong>Cass. n. 20998/2018, Cass. n. 23876/2015 e Cass. n. 22761/2016</strong>, nei quali si è chiarito che <strong>il limite</strong> all’aggressione dei beni del fondo non riguarda la natura dell’obbligazione, ma <strong>il suo collegamento funzionale con le esigenze familiari</strong> . In questa prospettiva, la Cassazione conferma che anche il debito tributario, pur derivante da attività d’impresa, può in astratto rientrare tra quelli destinati al soddisfacimento dei bisogni della famiglia, escludendo qualsiasi automatismo interpretativo.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Il cuore della pronuncia è tuttavia rappresentato dalla <strong>rigorosa declinazione dell’onere della prova</strong>, che viene integralmente posto a carico del contribuente. In continuità con precedenti quali Cass. n. 2904/2021 e Cass. n. 15741/2021, la Corte afferma che chi intende opporre il fondo patrimoniale deve dimostrare non solo la sua valida costituzione e opponibilità, ma anche due elementi ulteriori e distinti: da un lato, <strong>l’estraneità del debito ai bisogni della famiglia</strong>, da accertarsi in relazione al fatto generatore dell’obbligazione; dall’altro, <strong>la consapevolezza del creditore circa tale estraneità</strong>. </p>



<p class="wp-block-paragraph">Il primo profilo implica una ricostruzione concreta della causa del debito e della destinazione delle risorse, dovendosi escludere che la sola origine imprenditoriale o professionale dell’obbligazione sia sufficiente a dimostrarne l’estraneità; il secondo introduce un requisito soggettivo particolarmente gravoso, che può essere provato anche per presunzioni, ma deve fondarsi su elementi oggettivi e specifici. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito, infatti, che la nozione di “bisogni della famiglia” non si limita alle esigenze essenziali, ma comprende anche il mantenimento, lo sviluppo e il tenore di vita prescelto dai coniugi, con esclusione soltanto delle spese voluttuarie o speculative . Ne deriva che il giudizio richiesto è eminentemente fattuale e non può essere risolto attraverso categorie astratte.</p>



<p class="wp-block-paragraph">La decisione in commento si segnala, inoltre, per il tentativo di bilanciare il rigore dell’onere probatorio con l’esigenza di evitare una probatio diabolica, <strong>ammettendo il ricorso a presunzioni semplici anche per dimostrare la conoscenza del creditore</strong>. Tuttavia, nella concreta applicazione, tale apertura non attenua in modo significativo la posizione del contribuente, specie quando il creditore è l’Erario, che per sua natura non ha rapporti diretti con il debitore e difficilmente può essere ritenuto consapevole della destinazione delle obbligazioni. In questo senso, l’ordinanza si colloca in una linea evolutiva che tende a ridimensionare la funzione protettiva del fondo patrimoniale, già evidenziata in precedenti pronunce che hanno escluso sia la rilevanza della natura del debito sia quella della sua anteriorità o posteriorità rispetto alla costituzione del fondo. </p>



<p class="wp-block-paragraph">Il risultato è una lettura sempre più restrittiva dell’art. 170 c.c. in ambito tributario, nella quale la tutela del patrimonio familiare cede il passo a una più incisiva efficacia dell’azione di riscossione, salvo che il contribuente sia in grado di fornire una prova puntuale, concreta e articolata della totale estraneità del debito alle esigenze della famiglia e della conoscenza di tale circostanza da parte del creditore.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Scarica &#8216;l’ordinanza 3 aprile 2026, n. 8394</p>



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		<item>
		<title>Il Tribunale di Ivrea dichiara aperta la Liquidazione controllata del patrimonio: un nuovo inizio è possibile</title>
		<link>https://www.studiolegalealfonzo.com/il-tribunale-di-ivrea-dichiara-aperta-la-liquidazione-controllata-del-patrimonio-un-nuovo-inizio-e-possibile/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Avv. Alfonzo]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Mar 2026 16:17:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.studiolegalealfonzo.com/?p=1670</guid>

					<description><![CDATA[Lo Studio Legale Alfonzo è lieto di comunicare un importante risultato ottenuto dinanzi al Tribunale di Ivrea: con sentenza n. 35/2026 del 31 marzo 2026, è stata disposta l’apertura della liquidazione controllata del patrimonio ai sensi degli artt. 268 e ss. del Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza. Si tratta di un provvedimento di particolare [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<figure class="wp-block-image size-large"><img loading="lazy" decoding="async" width="1024" height="819" src="https://www.studiolegalealfonzo.com/wp-content/uploads/2026/03/Copertina-sentenza-liquidazione-Ivrea-1024x819.jpeg" alt="" class="wp-image-1672" srcset="https://www.studiolegalealfonzo.com/wp-content/uploads/2026/03/Copertina-sentenza-liquidazione-Ivrea-1024x819.jpeg 1024w, https://www.studiolegalealfonzo.com/wp-content/uploads/2026/03/Copertina-sentenza-liquidazione-Ivrea-300x240.jpeg 300w, https://www.studiolegalealfonzo.com/wp-content/uploads/2026/03/Copertina-sentenza-liquidazione-Ivrea-768x614.jpeg 768w, https://www.studiolegalealfonzo.com/wp-content/uploads/2026/03/Copertina-sentenza-liquidazione-Ivrea.jpeg 1402w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /></figure>



<p class="wp-block-paragraph"><em>Lo Studio Legale Alfonzo è lieto di comunicare un importante risultato ottenuto dinanzi al Tribunale di Ivrea: con <strong>sentenza n. 35/2026 del 31 marzo 2026</strong>, è stata <strong>disposta l’apertura della liquidazione controllata del patrimonio</strong> ai sensi degli artt. 268 e ss. del Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza.</em></p>



<p class="wp-block-paragraph">Si tratta di un provvedimento di particolare rilievo nell’ambito delle procedure di sovraindebitamento, che conferma come l’ordinamento metta oggi a disposizione strumenti concreti per affrontare situazioni debitorie non più sostenibili.</p>



<h3 class="wp-block-heading"><img src="https://s.w.org/images/core/emoji/17.0.2/72x72/1f50e.png" alt="🔎" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" /> Il caso</h3>



<p class="wp-block-paragraph">Il procedimento ha riguardato un soggetto non fallibile, gravato da una significativa esposizione debitoria (oltre <strong>500.000 euro</strong>), derivante in parte da una pregressa attività imprenditoriale e successivamente aggravata dal ricorso al credito al consumo.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Nonostante la complessità della situazione, è stato possibile dimostrare:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>la <strong>meritevolezza del debitore</strong>;</li>



<li>la reale condizione di <strong>sovraindebitamento</strong>;</li>



<li>la sostenibilità di un percorso di risanamento attraverso la procedura di liquidazione controllata del patrimonio.</li>
</ul>



<p class="wp-block-paragraph">Il Tribunale ha quindi riconosciuto la sussistenza di tutti i presupposti di legge per l’accesso alla procedura.</p>



<p class="wp-block-paragraph"></p>



<h2 class="wp-block-heading"><img src="https://s.w.org/images/core/emoji/17.0.2/72x72/2696.png" alt="⚖" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" /> Cosa significa “liquidazione controllata”</h2>



<p class="wp-block-paragraph">La liquidazione controllata rappresenta oggi uno degli strumenti più efficaci per uscire da situazioni debitorie non più sostenibili.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Con l’apertura della procedura:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>viene <strong>bloccata ogni azione esecutiva individuale</strong> (pignoramenti, ecc.);</li>



<li>il patrimonio del debitore viene gestito da un liquidatore nominato dal Tribunale;</li>



<li>i creditori vengono soddisfatti secondo le regole della <strong>par condicio creditorum</strong>;</li>



<li>il debitore può avviarsi verso il traguardo finale: <strong>l’esdebitazione</strong>.</li>
</ul>



<p class="wp-block-paragraph"></p>



<h2 class="wp-block-heading"><img src="https://s.w.org/images/core/emoji/17.0.2/72x72/1f3af.png" alt="🎯" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" /> Il punto centrale: rispettare il programma di liquidazione</h2>



<p class="wp-block-paragraph">Questo risultato rappresenta solo il <strong>primo passo</strong>.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Il vero obiettivo è l’esdebitazione, ossia la liberazione definitiva dai debiti residui.</p>



<p class="wp-block-paragraph"><img src="https://s.w.org/images/core/emoji/17.0.2/72x72/1f449.png" alt="👉" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" /> Tuttavia, questo beneficio è subordinato a un elemento fondamentale:<br><strong>il rigoroso rispetto del programma di liquidazione.</strong></p>



<p class="wp-block-paragraph">Nel caso concreto, il Tribunale ha stabilito che:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>il debitore può trattenere solo una quota del reddito necessaria alla contribuzione al mantenimento della famiglia (circa <strong>€ 1.061,52 mensili</strong>);</li>



<li>tutte le somme eccedenti devono essere versate alla procedura;</li>



<li>eventuali inadempimenti possono comportare <strong>la perdita del diritto all’esdebitazione</strong>.</li>
</ul>



<p class="wp-block-paragraph"><img src="https://s.w.org/images/core/emoji/17.0.2/72x72/27a1.png" alt="➡" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" /> È proprio qui che si gioca la vera partita:<br><strong>disciplina, trasparenza e costanza</strong> sono le chiavi per ottenere la cancellazione dei debiti.</p>



<p class="wp-block-paragraph"></p>



<h2 class="wp-block-heading"><img src="https://s.w.org/images/core/emoji/17.0.2/72x72/1f91d.png" alt="🤝" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" /> Un lavoro di squadra</h2>



<p class="wp-block-paragraph">Un risultato di questo tipo è sempre frutto di una collaborazione qualificata.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Un sentito ringraziamento va al<strong>l’OCC Modello Canavese</strong>, per il supporto tecnico nella gestione della procedura; in particolare al Gestore della crisi, oggi nominato Liquidatore,<br><strong>dott. Carlo Della Chiesa Poma</strong>, per la professionalità e la precisione dimostrate.</p>



<p class="wp-block-paragraph"></p>



<h2 class="wp-block-heading"><img src="https://s.w.org/images/core/emoji/17.0.2/72x72/1f4a1.png" alt="💡" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" /> Un messaggio importante</h2>



<p class="wp-block-paragraph">Molti soggetti si trovano oggi in situazioni di sovraindebitamento senza essere pienamente consapevoli degli strumenti giuridici a loro disposizione.</p>



<p class="wp-block-paragraph">La liquidazione controllata:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li><strong>non rappresenta  una sconfitta</strong>, ma un percorso previsto dalla legge per il riequilibrio della posizione debitoria e il ritorno a condizioni di sostenibilità economica. Uno strumento legale per <strong>ripartire da zero</strong>.</li>
</ul>



<p class="wp-block-paragraph">Con il giusto supporto, è possibile:<br><img src="https://s.w.org/images/core/emoji/17.0.2/72x72/2714.png" alt="✔" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" /> bloccare le azioni esecutive<br><img src="https://s.w.org/images/core/emoji/17.0.2/72x72/2714.png" alt="✔" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" /> riorganizzare la propria posizione debitoria<br><img src="https://s.w.org/images/core/emoji/17.0.2/72x72/2714.png" alt="✔" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" /> ottenere, al termine del percorso, la <strong>cancellazione dei debiti</strong> (c.d. <strong>esdebitazione</strong>)</p>



<p class="wp-block-paragraph"><img src="https://s.w.org/images/core/emoji/17.0.2/72x72/27a1.png" alt="➡" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" /> È quindi importante non affrontare queste situazioni da soli, ma rivolgersi a <strong>professionisti esperti in materia di sovraindebitamento</strong>, in grado di valutare il caso concreto e individuare la soluzione più adeguata.</p>



<p class="wp-block-paragraph"></p>



<p class="wp-block-paragraph">Di seguito la sentenza del Tribunale di Ivrea n. 35/2026 del 31 marzo 2026</p>



<div data-wp-interactive="core/file" class="wp-block-file"><object data-wp-bind--hidden="!state.hasPdfPreview" hidden class="wp-block-file__embed" data="https://www.studiolegalealfonzo.com/wp-content/uploads/2026/03/Sentenza-35_2026_Tribunale-Ivrea_apertura-liquidazione-controllata.pdf" type="application/pdf" style="width:100%;height:600px" aria-label="Incorporamento di Sentenza 35_2026_Tribunale Ivrea_apertura liquidazione controllata."></object><a id="wp-block-file--media-c76998f0-bf9a-4539-9935-966d3c9680dd" href="https://www.studiolegalealfonzo.com/wp-content/uploads/2026/03/Sentenza-35_2026_Tribunale-Ivrea_apertura-liquidazione-controllata.pdf">Sentenza 35_2026_Tribunale Ivrea_apertura liquidazione controllata</a><a href="https://www.studiolegalealfonzo.com/wp-content/uploads/2026/03/Sentenza-35_2026_Tribunale-Ivrea_apertura-liquidazione-controllata.pdf" class="wp-block-file__button wp-element-button" aria-describedby="wp-block-file--media-c76998f0-bf9a-4539-9935-966d3c9680dd" download>Download</a></div>



<div style="height:50px" aria-hidden="true" class="wp-block-spacer"></div>



<hr class="wp-block-separator alignwide has-alpha-channel-opacity"/>



<h3 class="wp-block-heading">Avv. Alessandro Alfonzo – Consulenza legale in diritto bancario e tributario</h3>



<p class="wp-block-paragraph">L&#8217;Avvocato Alessandro Alfonzo, con comprovata esperienza nel diritto bancario e finanziario, offre consulenza e assistenza qualificata a imprese e privati. Per approfondimenti o per richiedere una consulenza mirata alle tue esigenze legali, non esitare a contattarci. Segui il blog per restare aggiornato sulle ultime novità normative e giurisprudenziali.</p>



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			</item>
		<item>
		<title>Quando il ricorso fa la differenza: annullato integralmente un avviso di accertamento prima ancora del processo</title>
		<link>https://www.studiolegalealfonzo.com/quando-il-ricorso-fa-la-differenza-annullato-integralmente-un-avviso-di-accertamento-prima-ancora-del-processo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Avv. Alfonzo]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Mar 2026 21:46:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.studiolegalealfonzo.com/?p=1664</guid>

					<description><![CDATA[Riconosciuta l’erroneità della pretesa impositiva alla luce del centro degli interessi vitali e delle convenzioni contro le doppie imposizioni Ci sono momenti in cui il diritto dimostra tutta la sua forza.E oggi è uno di quelli. A seguito di un ricorso presentato dall&#8217;Avv. Alessandro Alfonzo, l’Agenzia delle Entrate ha disposto l’annullamento totale in autotutela di [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
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<p class="wp-block-paragraph"><em>Riconosciuta l’erroneità della pretesa impositiva alla luce del centro degli interessi vitali e delle convenzioni contro le doppie imposizioni</em></p>



<p class="wp-block-paragraph">Ci sono momenti in cui il diritto dimostra tutta la sua forza.<br>E oggi è uno di quelli.</p>



<p class="wp-block-paragraph">A seguito di un ricorso presentato dall&#8217;<strong>Avv. Alessandro Alfonzo</strong>, l’Agenzia delle Entrate ha disposto <strong>l’annullamento totale in autotutela di un avviso di accertamento</strong>, prima ancora di costituirsi in giudizio e prima che venisse fissata l’udienza.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Un risultato importante, non solo per il cliente, ma anche per il principio che afferma: <strong>quando le ragioni del contribuente sono solide e ben documentate, emergono con evidenza anche per l’Amministrazione finanziaria</strong>.</p>



<hr class="wp-block-separator has-alpha-channel-opacity"/>



<h2 class="wp-block-heading"><strong>Il caso: una residenza fiscale contestata… ma solo formalmente</strong></h2>



<p class="wp-block-paragraph">L’avviso di accertamento nasceva da una contestazione ormai sempre più frequente:<br>la presunta residenza fiscale in Italia di un contribuente che, in realtà, vive e lavora stabilmente all’estero.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Nel caso specifico, l’Ufficio aveva fondato la propria pretesa su un dato meramente formale: la tardiva iscrizione all’A.I.R.E.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Tuttavia, già in sede di ricorso abbiamo dimostrato che:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>la contribuente viveva stabilmente in Germania;</li>



<li>lavorava esclusivamente in Germania;</li>



<li>percepiva redditi tassati integralmente all’estero;</li>



<li>aveva lì il proprio <strong>centro degli interessi vitali</strong>.</li>
</ul>



<p class="wp-block-paragraph">E infatti, proprio grazie alla documentazione prodotta, l’Ufficio ha riconosciuto l’errore, affermando che:</p>



<blockquote class="wp-block-quote is-layout-flow wp-block-quote-is-layout-flow">
<p class="wp-block-paragraph">la contribuente aveva residenza e centro degli interessi in Germania e che la pretesa impositiva era infondata</p>
</blockquote>



<hr class="wp-block-separator has-alpha-channel-opacity"/>



<h2 class="wp-block-heading"><strong>Il punto decisivo: la prova documentale</strong></h2>



<p class="wp-block-paragraph">Questo risultato non è casuale.</p>



<p class="wp-block-paragraph">È il frutto di un principio fondamentale in materia tributaria:<br><strong>la documentazione è decisiva</strong>.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Nel ricorso sono stati prodotti:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>certificazioni anagrafiche estere;</li>



<li>contratti di locazione;</li>



<li>contratto di lavoro;</li>



<li>documentazione fiscale tedesca;</li>



<li>prova della tassazione all’estero;</li>



<li>elementi concreti sulla vita personale ed economica.</li>
</ul>



<p class="wp-block-paragraph">Un impianto probatorio completo che ha consentito di dimostrare ciò che spesso viene trascurato negli accertamenti:<br>la realtà sostanziale prevale sempre sul dato formale</p>



<hr class="wp-block-separator has-alpha-channel-opacity"/>



<h2 class="wp-block-heading"><strong>Un errore evitabile: l’assenza di contraddittorio</strong></h2>



<p class="wp-block-paragraph">C’è però un aspetto ancora più rilevante.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Questo accertamento <strong>non sarebbe mai dovuto nascere</strong>.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Se l’Ufficio avesse instaurato un contraddittorio preventivo – oggi obbligatorio – il contribuente avrebbe potuto fornire fin da subito la documentazione, evitando:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>l’emissione dell’avviso;</li>



<li>l’avvio del contenzioso;</li>



<li>i costi legali.</li>
</ul>



<p class="wp-block-paragraph">È la dimostrazione concreta di quanto il contraddittorio non sia una formalità, ma uno strumento essenziale di giustizia.</p>



<hr class="wp-block-separator has-alpha-channel-opacity"/>



<h2 class="wp-block-heading"><strong>E adesso? Il giudizio prosegue per le spese</strong></h2>



<p class="wp-block-paragraph">Nonostante l’annullamento in autotutela, il giudizio non si chiude qui.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Lo Studio proseguirà l’azione giudiziaria per ottenere la <strong>condanna alle spese dell’Amministrazione finanziaria</strong>, sulla base del principio della <strong>soccombenza virtuale</strong>.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Perché è giusto dirlo chiaramente:</p>



<p class="wp-block-paragraph"><img src="https://s.w.org/images/core/emoji/17.0.2/72x72/1f449.png" alt="👉" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" /> <strong>non è corretto che il contribuente debba sostenere costi legali per difendersi da un atto illegittimo che non avrebbe dovuto essere emesso.</strong></p>



<hr class="wp-block-separator has-alpha-channel-opacity"/>



<h2 class="wp-block-heading"><strong>Il messaggio: rivolgersi a un professionista fa la differenza</strong></h2>



<p class="wp-block-paragraph">Questo caso conferma un punto fondamentale:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>la materia tributaria è complessa;</li>



<li>gli accertamenti possono basarsi su presupposti errati o incompleti;</li>



<li>senza una difesa tecnica adeguata, il contribuente rischia di subire pretese ingiuste.</li>
</ul>



<p class="wp-block-paragraph">Affidarsi a un professionista esperto significa:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>individuare subito i profili di illegittimità;</li>



<li>costruire una difesa solida;</li>



<li>produrre la documentazione corretta;</li>



<li>ottenere risultati concreti, anche prima del processo.</li>
</ul>



<hr class="wp-block-separator has-alpha-channel-opacity"/>



<p class="wp-block-paragraph">Ogni accertamento racconta una storia.<br>Questa è la storia di un atto emesso senza un adeguato approfondimento… e annullato grazie a un ricorso ben costruito.</p>



<p class="wp-block-paragraph">È la prova che, nel diritto tributario,<br><strong>la differenza la fanno i dettagli, la strategia e la competenza.</strong></p>



<p class="wp-block-paragraph">Il provvedimento di annullamento in autotutela dell&#8217;Agenzia delle Entrate</p>



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<div style="height:50px" aria-hidden="true" class="wp-block-spacer"></div>



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<h3 class="wp-block-heading">Avv. Alessandro Alfonzo – Consulenza legale in diritto bancario e tributario</h3>



<p class="wp-block-paragraph">L&#8217;Avvocato Alessandro Alfonzo, con comprovata esperienza nel diritto bancario e finanziario, offre consulenza e assistenza qualificata a imprese e privati. Per approfondimenti o per richiedere una consulenza mirata alle tue esigenze legali, non esitare a contattarci. Segui il blog per restare aggiornato sulle ultime novità normative e giurisprudenziali.</p>



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			</item>
		<item>
		<title>Quando il “coobbligato” diventa fideiussore: un risultato importante ottenuto al Tribunale di Ivrea</title>
		<link>https://www.studiolegalealfonzo.com/quando-il-coobbligato-diventa-fideiussore-un-risultato-importante-ottenuto-al-tribunale-di-ivrea/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Avv. Alfonzo]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Mar 2026 09:05:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.studiolegalealfonzo.com/?p=1660</guid>

					<description><![CDATA[Con ordinanza pronunciata il 18 marzo 2026, il Giudice ha rigettato la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, evidenziando che nel sistema giuridico non esiste la figura tipica del “coobbligato&#8221;. In una recente opposizione a decreto ingiuntivo affrontata dinanzi al Tribunale di Ivrea è stata posta al centro del giudizio una [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<figure class="wp-block-image size-large"><img loading="lazy" decoding="async" width="1024" height="683" src="https://www.studiolegalealfonzo.com/wp-content/uploads/2026/03/Copertina-articolo-1024x683.jpeg" alt="" class="wp-image-1662" srcset="https://www.studiolegalealfonzo.com/wp-content/uploads/2026/03/Copertina-articolo-1024x683.jpeg 1024w, https://www.studiolegalealfonzo.com/wp-content/uploads/2026/03/Copertina-articolo-300x200.jpeg 300w, https://www.studiolegalealfonzo.com/wp-content/uploads/2026/03/Copertina-articolo-768x512.jpeg 768w, https://www.studiolegalealfonzo.com/wp-content/uploads/2026/03/Copertina-articolo.jpeg 1536w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /></figure>



<p class="wp-block-paragraph"><em>Con ordinanza pronunciata il 18 marzo 2026, il Giudice ha rigettato la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, evidenziando che nel sistema giuridico non esiste la figura tipica del “coobbligato&#8221;.</em></p>



<p class="wp-block-paragraph">In una recente opposizione a decreto ingiuntivo affrontata dinanzi al Tribunale di Ivrea è stata posta al centro del giudizio una questione di particolare rilievo nella prassi bancaria, ossia la corretta qualificazione giuridica del soggetto indicato nel contratto come “<strong>coobbligato</strong>”.</p>



<p class="wp-block-paragraph">La vicenda trae origine dall’emissione di un decreto ingiuntivo per oltre 40.000 euro nei confronti del debitore principale e di un secondo soggetto che aveva sottoscritto il contratto di finanziamento in tale qualità, ritenuti entrambi obbligati in solido al pagamento. La difesa, affidata all&#8217;<strong>Avv. Alessandro Alfonzo</strong>, si è concentrata su un profilo specifico, mettendo in discussione non tanto l’esistenza del credito, quanto la natura dell’obbligazione assunta dal cosiddetto coobbligato.</p>



<p class="wp-block-paragraph">L’impostazione difensiva ha inteso superare il dato meramente formale della qualificazione contrattuale, valorizzando invece la <strong>concreta struttura del rapporto</strong> e il <strong>ruolo effettivamente svolto dalle parti</strong>. In particolare, è stato evidenziato come il finanziamento fosse stato erogato e utilizzato esclusivamente dal debitore principale, mentre il soggetto qualificato come coobbligato non aveva tratto alcun beneficio dall’operazione, limitandosi a prestare la propria sottoscrizione in funzione di garanzia.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Il Tribunale di Ivrea, con ordinanza, ha rigettato la richiesta di concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo, ritenendo che l’opposizione fosse assistita da <em>fumus boni iuris </em>proprio in relazione alla prospettata qualificazione della posizione del coobbligato.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Nel provvedimento, il Giudice ha affermato un principio di particolare chiarezza, evidenziando che <strong>nel nostro ordinamento non è configurabile una figura tipica di “coobbligato”</strong> intesa come soggetto che, pur non essendo parte del contratto principale né beneficiario della prestazione, sia tuttavia obbligato in solido senza assumere la qualità di garante. In tali ipotesi, la riconduzione della fattispecie allo schema della fideiussione si impone quale unica qualificazione giuridicamente coerente.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Tale impostazione si inserisce in un orientamento già consolidato nella giurisprudenza di merito, richiamato nell’atto di opposizione e condiviso dal Tribunale, secondo cui il termine “coobbligato” non individua un autonomo tipo negoziale, ma descrive soltanto un effetto – la solidarietà passiva – che può derivare da titoli diversi. In questa prospettiva, qualora un soggetto non sia parte del contratto di finanziamento e non abbia beneficiato dell’erogazione della somma, l’unico schema idoneo a giustificare la sua obbligazione è quello della fideiussione.</p>



<p class="wp-block-paragraph">In tal senso si sono espresse, tra le altre, l<strong>a Corte d’Appello di Venezia (sent. n. 972/2025), il Tribunale di Firenze (sent. 23 maggio 2019), il Tribunale di Latina (sent. n. 1921/2020) e il Tribunale di Civitavecchia (sent. n. 357/2020)</strong>, nonché lo stesso <strong>Tribunale di Ivrea</strong> con precedenti conformi (<strong>sent. n. 1182/2024 e n. 775/2022</strong>), richiamati nell’atto di opposizione e valorizzati dal Giudice nel provvedimento in esame.</p>



<p class="wp-block-paragraph">La riqualificazione della posizione del coobbligato in termini di fideiussione comporta rilevanti conseguenze sul piano giuridico. In particolare, trova applicazione la disciplina codicistica in materia di garanzie personali e, tra questa, l<strong>’art. 1957 c.c.</strong>, che impone al creditore di <strong>attivarsi tempestivamente nei confronti del debitore principale, a pena di decadenza dal diritto di agire nei confronti del fideiussore.</strong> Proprio tale profilo è stato ritenuto, in questa fase del giudizio, meritevole di approfondimento e idoneo a sorreggere il rigetto della richiesta di provvisoria esecutorietà.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Il provvedimento in esame conferma, dunque, un principio di fondo di particolare importanza: l’interpretazione del contratto non può arrestarsi al <em>nomen iuris</em> utilizzato dalle parti, ma deve essere condotta alla luce della concreta funzione economica dell’operazione e del ruolo effettivamente svolto dai soggetti coinvolti. Ne deriva che la qualificazione di un soggetto come “coobbligato” non è, di per sé, sufficiente a configurare una responsabilità autonoma e distinta rispetto a quella del garante, ove difetti una reale partecipazione al rapporto sostanziale.</p>



<p class="wp-block-paragraph">In conclusione, la decisione del Tribunale di Ivrea si inserisce in un filone giurisprudenziale ormai sempre più definito, che valorizza la sostanza del rapporto rispetto alla sua rappresentazione formale, riconoscendo che il cosiddetto coobbligato, ove privo di un effettivo coinvolgimento economico nell’operazione, deve essere qualificato come fideiussore, con tutte le conseguenze che ne derivano in termini di disciplina applicabile e di tutela del soggetto obbligato.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Scarica l&#8217;ordinanza del Tribunale di Ivrea del 18 marzo 2026</p>



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